Omissioni gestionali e mancate precauzioni rendono il direttore sanitario penalmente responsabile per eventi dannosi ai pazienti.
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Caso di studio
Il ginecologo, l’anestesista e il direttore sanitario di una clinica privata sono stati condannati per l’omicidio colposo della paziente in seguito a un parto gemellare eseguito presso la medesima clinica.
In particolare, il ginecologo decideva di eseguire il parto cesareo in una struttura non adeguata priva di emoteca e terapia intensiva, senza monitorare adeguatamente le condizioni ematiche e senza predisporre misure preventive in casi di emorragia.
L’anestesista ometteva di predisporre scorte di sangue adeguata e di valutare con la necessaria prudenza i fattori di rischio e al direttore sanitario si rimproverava di non aver impedito l’esecuzione di parti cesarei in una struttura non attrezzata, non aver organizzato protocolli per le emergenze e non aver garantito un sistema di approvvigionamento sicuro di sangue ed emoderivati.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 32477/2019, ha confermato la responsabilità per il direttore sanitario.
La cassazione ha stabilito che il direttore sanitario rappresenta il referente diretto degli organi pubblici titolari dei poteri di controllo e di intervento sull’attività della struttura, assumendo così un ruolo cardine sia sul piano gestionale che su quello organizzativo.
La Corte ha ricordato che ad egli spettano attribuzioni molteplici che spaziano dalle competenze manageriali a quelle medico-legali: è chiamato a garantire non solo l’appropriatezza delle prestazioni medico-chirurgiche erogate e la corretta conservazione dei farmaci, ma anche l’organizzazione della logistica dei pazienti e, soprattutto, la gestione del rischio clinico.
Oltre ai poteri di gestione della struttura, il direttore sanitario assume precisi doveri di vigilanza e di organizzazione tecnico-sanitaria. Tra questi rientrano la predisposizione di protocolli per il ricovero e l’accettazione dei pazienti, la diffusione interna delle informazioni relative a possibili situazioni di rischio, la pianificazione delle procedure di emergenza e l’individuazione delle modalità di contatto con altre strutture ospedaliere per eventuali trasferimenti.
A lui compete, inoltre, l’adozione e il controllo di scorte di sangue e farmaci indispensabili per affrontare situazioni critiche.
Con particolare riferimento a settori delicati come quello trasfusionale, è suo compito garantire il buon funzionamento della frigoemoteca, il controllo sul buon funzionamento alla vigilanza su tutte le attività di approvvigionamento e distribuzione del sangue nella casa di cura, organizzare il trasporto del sangue.
Conclusioni
In conclusione, il direttore sanitario è responsabile per l’omicidio colposo del paziente se non adotta le cautele gestionali e organizzative necessarie a prevenire reati idonei a fondare la responsabilità della casa di cura, a meno che la responsabilità non sia esclusivamente attribuibile ad altri operatori della struttura.
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