Datore di lavoro di fatto: obblighi di sicurezza estesi anche ai lavoratori occasionali

Le norme in materia di sicurezza sul lavoro si applicano integralmente anche ai lavoratori occasionali, e non possono essere disattese dal datore di lavoro di fatto in ragione della natura temporanea del rapporto.

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Caso di studio

Il gestore di un locale bar e pasticceria, quale datore di lavoro di fatto, è stato condannato per l’omicidio colposo del lavoratore occasionale al quale aveva affidato la gestione di un barbecue per la cottura di alcuni alimenti.

L’incidente si verificava mentre il lavoratore, privo di alcuna specifica competenza, all’esterno del locale era intento a cuocere alla brace degli arrosticini e, per ravvivare il fuoco, spruzzava dell’alcol sul barbecue procurandosi ustioni gravissime a seguito delle quali ha perso la vita.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26841/2025 ha confermato la responsabilità penale del datore di lavoro di fatto.

Riguardo la posizione di garanzia del datore di lavoro di fatto, la cassazione ha ribadito che ricopre la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto.

Nel caso in esame, la gestione del locale e i poteri di spesa esercitati dal gestore sono stati cruciali nel definire il suo ruolo, rendendo irrilevante la verifica di un eventuale carattere fittizio.

Circa l’interruzione del nesso causale, la Corte ha sottolineato che la condotta del lavoratore può ritenersi idonea ad interrompere il collegamento con l’evento lesivo solo quando il comportamento del lavoratore esorbiti dalle mansioni affidategli oppure sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal titolare della posizione di garanzia.

Inoltre, la Suprema Corte, ha precisato che la condotta del lavoratore può essere ritenuta eccezionale o abnorme solo se questi decida di agire impropriamente pur disponendo delle informazioni necessarie e di adeguata competenza per la valutazione dei rischi a cui si espone.

E i doveri di vigilanza a carico del datore di lavoro non vengono meno di fronte a condotte negligenti del lavoratore, in quanto, tali comportamenti sono considerati ricorrenza frequente.

Conclusioni

In conclusione, il datore di lavoro di fatto risponde pienamente se omette di tutelare l’incolumità dei lavoratori, anche occasionali, soprattutto in presenza di attività potenzialmente pericolose.

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