Delega di funzioni: non salva il datore di lavoro se mancano i requisiti formali e sostanziali

La delega di fatto non esonera il datore di lavoro in caso di infortuni causati da scelte gestionali e carenze nel DVR.

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Caso di studio

All’amministratore delegato di un’azienda di raccolta rifiuti si rimproverava il reato di omicidio colposo aggravato dell’operatore ecologico, che perdeva la vita, perché schiacciato da un autocompattatore aziendale mentre tentava di riavviarlo agendo direttamente sul vano motore.

In particolare, si accertava che il mezzo presentava una grave manomissione occulta: il relè che ne impediva l’accensione senza premere il pedale del freno era stato sostituito da un sistema a ponte fisso che consentiva l’avvio del veicolo eludendo le procedure di sicurezza; la batteria era in avanzato stato di solfatazione e presentava fusibili anneriti al punto da costringere gli operatori a ricorrere a manovre di emergenza per l’avviamento.

L’azienda ignorava le segnalazioni provenienti dagli autisti dei mezzi privilegiando l’esigenza di non fermare gli autocompattatori rispetto alla sicurezza dei lavoratori.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 51/2026 ha confermato la responsabilità del datore di lavoro.

La Corte ha ribadito che la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro è un istituto di stretta interpretazione che riguarda un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale.

La delega, ha precisato la Suprema Corte, trasferisce la responsabilità penale solo se riguarda un ambito specifico e circoscritto, è conferita a un soggetto qualificato con pieni poteri decisionali, di controllo e di spesa e formalizzata per iscritto con accettazione; senza questi requisiti, il datore di lavoro resta diretto titolare della posizione di garanzia in relazione agli obblighi prevenzionistici.

In questo caso, non risultava alcuna delega scritta né alcuna accettazione formale dell’incarico da parte del delegato.

Anche ammettendo una delega di fatto, la cassazione ha ribadito che il datore di lavoro deve impedire che si consolidino prassi pericolose. Se in azienda si consolida una prassi pericolosa (come risparmiare sulla manutenzione o tollerare soluzioni improvvisate), il datore di lavoro non può difendersi dicendo di non esserne a conoscenza in quanto, tale ignoranza integra la colpa per l’omessa vigilanza sul comportamento del preposto.

Nel caso in esame, l’incidente non si attribuiva a un errore del lavoratore , bensì a una scelta gestionale di fondo: il datore di lavoro ha preferito contenere i costi anche a scapito della sicurezza dei dipendenti.

Infine, un punto cruciale ha riguardato il Documento di Valutazione dei Rischi risultato lacunoso poiché non menzionava i rischi specifici dell’autocompattatore a cambio automatico, l’unico a disposizione dei lavoratori. La Corte ha ricordato che la valutazione dei rischi è un compito inderogabile e non delegabile del datore di lavoro.

Conclusioni

In conclusione, quando l’evento lesivo affonda le radici in scelte gestionali di fondo e in carenze strutturali dell’organizzazione dell’attività lavorativa, la responsabilità penale ricade su chi governa l’impresa.

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