Errore chirurgico: assenza di finalità terapeutica e responsabilità del chirurgo

La validità dell’atto chirurgico si misura sul beneficio per il paziente, non solo sulla perfezione tecnica dell’intervento.

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Caso di studio

Al dirigente del reparto di ortopedia dell’ospedale si rimproverava il reato di lesioni colpose per aver sottoposto un paziente, a cui avevano diagnosticato una gonalgia post-traumatica al ginocchio destro con lesione meniscale interna, a un intervento di meniscectomia al ginocchio sinistro, mentre la patologia diagnosticata riguardava il ginocchio destro.

Operazione al ginocchio sinistro che causava nel paziente una malattia corrispondente al periodo di convalescenza necessario per il ripristino delle funzioni normali.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 41368/2018 ha confermato la responsabilità per il dirigente medico.

La cassazione ha stabilito che l’intervento chirurgico praticato su un arto diverso da quello necessario costituisce una evidente violazione delle regole fondamentali della scienza medica.

Quanto al principio del beneficio terapeutico la Suprema Corte ha precisato che un trattamento chirurgico diverso da quello consentito non integra il reato di lesione personale solo se: è eseguito nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, è concluso con un esito fausto, ovvero è derivato un apprezzabile miglioramento delle condizioni di salute del paziente, l’atto deve essere sempre teleologicamente orientato ad apportare un beneficio alla salute del paziente.

Nel caso in esame, a fronte della disattenzione del chirurgo nell’individuazione della parte del corpo su cui intervenire, il paziente non ha riportato alcun beneficio dall’operazione chirurgica, che invece è stata frutto di un errore scaturito da negligenza e non da finalità terapeutiche.

Di conseguenza, è irrilevante il fatto che l’intervento fosse tecnicamente ben riuscito, poiché l’atto ha solo causato una lesione senza apportare un miglioramento alla salute del paziente.

Conclusioni

In conclusione, l’intervento chirurgico, per essere legittimo e non sconfinare nell’illecito penale di lesione colposa, deve essere orientato al beneficio del paziente. L’errore di operare sull’arto sano, anche se tecnicamente ben eseguito, è considerata una condotta negligente e imperita se non migliora le condizioni del paziente.

La correttezza dell’agire del chirurgo, quindi, non va misurata solo sulla mera esecuzione tecnica dell’atto operatorio, ma sugli esiti che quell’intervento ha determinato sulla valutazione complessiva della salute del paziente.

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