Errore pre operatorio: accertamenti mancati e rischio chirurgico

Quando l’omissione degli accertamenti preoperatori compromette la sicurezza del paziente.

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Caso di studio

Al medico chirurgo, consulente esterno dell’ospedale, si rimproverava di aver causato, in cooperazione con altri sanitari, la morte di un paziente sottoposto a un intervento di rivascolarizzazione finalizzato alla sostituzione iliaco femorale destra.

In particolare, il primo operatore agiva sulla base di un quadro diagnostico incompleto e non conforme alle linee guida SICVE e ometteva esami fondamentali come l’ecodoppler dei tronchi sovraortici e l’angio-TAC dell’aorta addominale. Tali omissioni impedivano di individuare, prima dell’intervento, un aneurisma aorto-iliaco sinistro, elemento decisivo per la corretta scelta terapeutica.

All’intervento chirurgico seguivano infarto intestinale, resezione intestinale e nel corso della successiva degenza ospedaliera plurime infezioni che portavano alla morte il paziente per shock settico.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5626/2023, ha confermato la responsabilità per il chirurgo.

La cassazione ha rilevato che, in qualità di capo équipe, egli aveva il dovere di garantire l’esecuzione di tutti gli accertamenti preoperatori necessari, compresi quelli omessi quali l’angio-tac o l’ecografia.

Se la diagnosi fosse stata completa, l’aneurisma sarebbe stato individuato, l’intervento chirurgico non sarebbe stato consigliabile e il paziente avrebbe invece potuto seguire un trattamento conservativo, farmacologico e riabilitativo, evitando così un decorso postoperatorio rischioso e il conseguente pericolo per la vita.

Conclusioni

In conclusione, il rispetto delle linee guida e delle corrette pratiche diagnostiche non è una formalità: da esso dipende la scelta del trattamento più adatto e, di conseguenza, la sicurezza stessa del paziente.

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