GESTORE IMPIANTO SPORTIVO: non è responsabile in caso di incidente se si attiene a regolamenti tecnici approvati e omologazioni ufficiali

Il gestore di un impianto sportivo non è responsabile in caso di incidente se rispetta i regolamenti federali e le norme di settore.

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Caso di studio

Il gestore di un circuito motociclistico veniva condannato per omicidio colposo per avere cagionato, in cooperazione colposa, la morte del motociclista dopo essere uscito di pista.

In particolare, il motociclista, invece di affrontare una curva, proseguiva dritto a velocità sostenuta, superava il terrapieno che delimitava il tracciato, la zona neutra e la recinzione e impattava contro il muro della ferrovia adiacente.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 1425/2024, ha escluso la responsabilità del gestore dell’impianto sportivo.

Riguardo la posizione di garanzia del gestore che ha la disponibilità di impianti ed attrezzature per l’esercizio delle attività sportive, la cassazione ha affermato che egli è tenuto a garantire l’incolumità fisica degli utenti e ad adottare le cautele idonee ad impedire il superamento dei limiti di rischio connaturati dalla normale attività sportiva.

Il dovere di garanzia della sicurezza, ha chiarito la Suprema Corte, non può essere generico ed illimitato e fonte di responsabilità per qualsiasi evento dannoso occorso agli utenti dell’impianto.

Deve essere ricollegabile ad una violazione o di una regola cautelare specifica atta a scongiurare il rischio di evento in concreto verificatosi, o deve trattarsi dell’omissione di una condotta effettivamente esigibile da parte dell’agente.

L’obbligo del gestore di un impianto sportivo risiede nella vigilanza sul rispetto delle regole di utilizzo interno dell’impianto, delle specifiche regole previste da normative speciali e dai regolamenti emanati dalle Federazioni sportive.

Il gestore dell’impianto è tenuto a vigilare sulla regolare organizzazione delle attività in base alla disciplina prevista dalla federazione sportiva senza nessun obbligo di intervenire con un comportamento attivo da superare le previsioni regolamentari.

Nel caso in esame, il gestore del circuito motociclistico aveva adempiuto a tutti gli obblighi facenti capo al gestore di un impianto, affidandosi ai regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana e alle omologhe del circuito da parte dei tecnici, i maggiori esperti, della federazione medesima.

Attribuire al gestore dell’impianto un generico dovere di verifica implicherebbe, di volta in volta, la valutazione dell’idoneità delle singole disposizioni regolamentari delle Federazioni a prevenire eventuali rischi connessi allo svolgimento delle attività sportive. Ciò comporterebbe l’imposizione di un obbligo sostanzialmente inesigibile, a causa della sua eccessiva ampiezza e genericità.

Conclusioni

In conclusione, il rispetto delle normative di settore e delle regole federali esonera il gestore dalla responsabilità penale per eventi dannosi derivanti da rischi insiti nella pratica sportiva, a meno che non vi sia una violazione concreta di norme cautelari.

Laddove il gestore si sia affidato a omologazioni ufficiali e ai parametri tecnici stabiliti dalle federazioni, non gli si può imputare una colpa generica solo perché l’incidente, pur drammatico, era teoricamente evitabile con misure non previste.

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