Guardia medica: l’omissione di esami vitali integra la sua responsabilità penale

Commette il reato di omicidio colposo il medico di guardia che ritardi le cure del paziente, risultando irrilevante che l’emorragia iniziale sia stata determinata da un precedente intervento eseguito da altro collega.

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Caso di studio

Al dirigente medico in servizio in turno di continuità assistenziale e di guardia medica interdivisionale presso l’Azienda ospedaliera universitaria si rimproverava il reato di omicidio colposo del paziente sottoposto a una biopsia osteomidollare eseguita da un collega. Manovra che accidentalmente causava nel paziente la lesione dell’arteria ileo lombare destra innescando uno shock emorragico.

In particolare, la contestazione al dirigente medico riguardava l’avere omesso una tempestiva diagnosi e un monitoraggio costante del paziente nonostante il peggioramento del quadro clinico, ritardando così gli interventi necessari per evitare l’aggravamento dello stato patologico. Ciò cagionava il decesso del paziente trasferito ad altro presidio ospedaliero ove presentava un quadro clinico compromesso ed irreversibile, nonostante le terapie praticate dai medici dell’ospedale.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, la sentenza n. 54821/2017 ha confermato la responsabilità per il dirigente medico.  

La cassazione ha chiarito che anche se l’evento emorragico era riconducibile alla biopsia eseguita da altro sanitario, ciò non esclude la responsabilità del medico di turno titolare di una distinta posizione di garanzia. A quest’ultimo, infatti, si rimproverava una condotta omissiva e tardiva nel gestire nel paziente le conseguenze dell’emorragia.

Nel caso di specie, i sintomi del paziente (ipotensione, pallore, astenia, sudorazione) erano tali da imporre un immediato sospetto di emorragia e l’adozione di interventi più tempestivi e appropriati.

La Suprema Corte ha confermato la sussistenza del nesso causale tra le condotte omissive contestate al medico e il decesso del paziente, escludendo che l’evento fosse riconducibile alle patologie pregresse o al tempo trascorso presso il secondo presidio ospedaliero. Omissioni che hanno determinato un ritardo di diverse ore nell’attivazione degli interventi necessari.

È stato inoltre precisato che l’eventuale inadeguatezza strutturale dell’Azienda ospedaliera non vale a escludere la responsabilità del sanitario, il quale avrebbe dovuto attivarsi senza indugio per disporre il trasferimento urgente del paziente non appena emerso un quadro clinico critico.

Conclusioni

In conclusione, il medico di continuità assistenziale ha il dovere di interpretare correttamente i segnali di allarme clinico e di agire con tempestività: l’omissione di accertamenti anali ma vitali e il ritardo nella richiesta di intervento specialistico configurano una negligenza che non può essere scusata dalla complessità del caso o dalle carenze organizzative della struttura.

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