Il giudizio di idoneità al lavoro presuppone un accertamento diretto dello stato di salute del lavoratore e non può fondarsi su verifiche meramente formali.
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Caso di studio
A un medico specialista in igiene e medicina preventiva, operante in qualità di medico competente, si rimproverava il reato di falso ideologico in atto pubblico.
In particolare, il medico attestava falsamente di aver sottoposto a visita medica preventiva due lavoratori dipendenti di una società, rilasciando i relativi giudizi di idoneità al lavoro. In realtà, le visite non avevano mai avuto luogo e il medico poneva in essere le attestazioni su istigazione del titolare dell’azienda interessata.
Cosa dice la Cassazione
La Va sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3318/2026, ha confermato la responsabilità per il medico.
La cassazione ha ribadito il consolidato orientamento secondo cui il medico che attesti falsamente di avere effettuato una visita finalizzata al rilascio del giudizio di idoneità al lavoro risponde del reato di falso ideologico in atto pubblico.
La Corte ha ribadito che il giudizio di idoneità al lavoro non è una mera certificazione ma possiede una propria autonomia e natura pubblicistica poiché il medico non si limita a certificare dati forniti dal lavoratore, ma è chiamato ad accertare direttamente le condizioni di salute del soggetto attraverso visite e controlli personali.
Conclusioni
In conclusione, il rilascio di un giudizio di idoneità al lavoro in assenza di un effettivo e diretto accertamento clinico del lavoratore non integra una mera irregolarità amministrativa né un semplice falso certificativo, ma configura il reato di falso ideologico in atto pubblico.
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