L’imprudenza del lavoratore non basta a interrompere il nesso causale se il rischio non è abnorme e se la formazione fornita è carente.
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Caso di studio
Al titolare del frantoio, in qualità di datore di lavoro, nonché al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, si rimproverava il reato di lesioni colpose aggravate in relazione a un grave infortunio verificatosi presso un frantoio oleario ai danni di un operaio appena assunto, intento nel recupero della sansa.
Nel corso dell’operazione, il guanto del lavoratore rimaneva impigliato nella coclea in movimento, provocando l’amputazione di una falange e lesioni permanenti alla mano.
Le omissioni contestate agli imputati riguardavano: la mancata fornitura di adeguati dispositivi di protezione; l’insufficiente formazione del lavoratore rispetto ai rischi connessi all’attività di spremitura e al recupero dello scarto delle olive; l’inadeguata individuazione e valutazione dei rischi nel DVR; nonché la mancata adozione di idonee misure di sicurezza sul macchinario, peraltro oggetto di modifiche artigianali.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11322/2026, ha confermato la responsabilità penale per il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
La cassazione ha ribadito che la condotta del lavoratore può ritenersi abnorme, e quindi idonea a interrompere il nesso causale, solo quando attivi un rischio eccentrico, ossia del tutto estraneo alle mansioni affidate.
Nel caso in esame, il recupero della sansa costituiva un’attività ordinaria del ciclo produttivo; pertanto, anche un comportamento imprudente del lavoratore rientrava nell’area di rischio che il datore di lavoro era tenuto a governare.
Con riferimento alla formazione, la Corte ha sottolineato che la sua inadeguatezza comporta la responsabilità del datore di lavoro anche quando l’evento sia riconducibile a condotte imprudenti del lavoratore.
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedi bile della inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio di conoscenza del lavoratore.
Inoltre, la responsabilità per il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza sussiste anche perché le modifiche apportate al macchinario obsoleto, volte a ridurre il rischio di infortunio, non lo eliminavano del tutto.
Conclusioni
In conclusione, la responsabilità penale sussiste ogniqualvolta l’infortunio si verifichi all’interno di un’area di rischio che i garanti avrebbero dovuto neutralizzare attraverso cautele tecniche e una formazione rigorosa.
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