Infortunio mortale con trattore agricolo: l’addestramento non sostituisce la formazione obbligatoria

L’esperienza pratica e i tirocini scolastici non esonerano il datore di lavoro dal fornire una formazione teorica specifica e adeguata alle mansioni da svolgere.

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Caso di studio

Al datore di lavoro si rimproverava il reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, per un infortunio mortale avvenuto in un’area boschiva durante operazioni di macinatura di piante e ramaglie.

In particolare, la contestazione riguardava l’omessa formazione del lavoratore addetto alla guida del trattore, la mancanza di adeguate procedure operative di sicurezza e la carente manutenzione del sistema di frenatura del rimorchio.

Incidente che si verificava perché il lavoratore, dopo aver avviato un trattore agricolo con rimorchio e senza inserire il freno di stazionamento, si allontanava dal mezzo lasciandolo acceso. Il trattore, posizionato su un terreno in pendenza, iniziava a muoversi autonomamente verso valle, investendo un altro dipendente presente a terra e causandone il decesso. 

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25439/2025 ha confermato la responsabilità per il datore di lavoro.

La cassazione ha chiarito che formazione e addestramento costituiscono obblighi distinti e non sovrapponibili. La formazione serve a fornire conoscenze sui rischi, sulle regole di prevenzione e sulle corrette modalità di lavoro; l’addestramento serve invece a insegnare praticamente come usare macchine e attrezzature.

L’affiancamento sul campo, da solo, non può sostituire la formazione. Anche un lavoratore che impara facendo deve prima ricevere una preparazione teorica adeguata.

La cassazione ha escluso, inoltre, che esperienze pregresse come stage scolastici o tirocini non certificati possano valere come formazione valida. Uno studente che svolge un tirocinio curricolare nell’ambito del programma scolastico non è automaticamente un lavoratore. Lo studente rimane tale e non è equiparabile a un lavoratore già formato in quanto il suo inserimento nelle attività lavorative non costituisce rapporto di lavoro.

Quanto al nesso causale, la Corte ha respinto l’idea che l’errore del lavoratore nel non aver inserito il freno di stazionamento fosse una condotta imprevedibile. Al contrario, proprio quel tipo di comportamento rientrava tra i rischi che una corretta formazione avrebbe dovuto prevenire, soprattutto considerando le particolari caratteristiche tecniche del sistema frenante del trattore.

Conclusioni

In conclusione, il datore di lavoro, soprattutto nei settori agricolo e forestale, non può limitarsi a forme di addestramento informale o fare affidamento sull’esperienza pregressa del lavoratore, ma deve assicurare una formazione effettiva, documentata e mirata ai rischi concreti delle mansioni svolte.

Quando manca una formazione adeguata, il datore di lavoro può essere chiamato a rispondere penalmente anche se l’incidente è stato causato da un errore del lavoratore. Se quel comportamento era prevedibile e prevenibile, la responsabilità resta in capo a chi aveva l’obbligo di organizzare il lavoro in modo sicuro.

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