Infortunio con attrezzature pericolose: la responsabilità di fatto datore di lavoro

Chi esercita in concreto poteri direttivi assume tutti gli obblighi di sicurezza e risponde degli infortuni derivanti da omessa valutazione dei rischi e carente vigilanza.

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Caso di studio

Al titolare di un’impresa individuale era contestato il reato di lesioni personali gravissime ai danni di un lavoratore, infortunatosi durante la pulizia di un impianto di climatizzazione mediante un kit collegato a una bombola di azoto in pressione.

L’evento si verificava a seguito della deflagrazione della bomboletta contenente liquido detergente, connessa tramite fruste alla bombola di azoto. L’esplosione provocava al lavoratore una (semi)amputazione traumatica della mano destra.

Il titolare dell’impresa è stato condannato perché violava sia l’obbligo di fornire al lavoratore macchinari funzionanti e correttamente assemblati, sia l’obbligo formativo sull’utilizzo degli stessi.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4613/2026 ha confermato la responsabilità per il datore di lavoro.  

In tema di datore di lavoro di fatto, la cassazione ha ribadito un principio consolidato: l’obbligo di eliminare tutte le fonti di pericolo connesse all’uso dei macchinari e di adottare le migliori soluzioni tecnologiche disponibili per garantire la sicurezza grava su chi esercita i poteri datoriali.

Obbligo che può essere escluso solo quando il pericolo derivi da caratteristiche strutturali o da vizi di progettazione non rilevabili con l’ordinaria diligenza.

Grava comunque sul datore di lavoro l’obbligo di valutare concretamente i rischi connessi alle attrezzature impiegate, soprattutto in un caso come quello in esame, in cui il pericolo per il lavoratore risultava prevedibile in ragione dei materiali utilizzati ad elevato rischio di esplosione.

La Corte ha inoltre precisato che, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all’assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell’attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo.

Nel caso specifico, l’imputato è stato ritenuto datore di lavoro di fatto poiché impartiva direttive specifiche sull’attività, corrispondeva una retribuzione in base alle ore lavorate e forniva interamente l’attrezzatura necessaria, poi rivelatasi pericolosa.

Tutti elementi che hanno comportato l’assunzione, in capo allo stesso, degli obblighi di tutela previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Quanto all’incertezza sulle cause materiali dell’esplosione, la cassazione ha chiarito che il datore di lavoro resta responsabile anche qualora l’evento sia riconducibile all’impiego di un componente non originale o a un errato montaggio da parte del lavoratore, ove non abbia vigilato sull’adeguato assemblaggio e non abbia garantito la sicurezza e la manutenzione delle attrezzature.

Conclusioni

In conclusione, chi esercita i poteri datoriali, fornendo strumenti e direttive, assume su di sé l’intera sfera di gestione del rischio, rispondendo degli infortuni anche in presenza di concause esterne o comportamenti imprudenti del lavoratore, purché non del tutto eccezionali e imprevedibili.

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