Interruzione colposa di gravidanza: la responsabilità del ginecologo

Il ginecologo è tenuto a monitorare ogni segnale di rischio e a intervenire se l’équipe trascura il corretto controllo del feto.

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Caso di studio

Due medici ginecologi in servizio presso un presidio ospedaliero sono stati condannati per il reato di interruzione colposa di gravidanza con conseguente morte del feto.

In particolare, si rimproverava ai ginecologi di aver interrotto il tracciato cardiotocografico (CGT) che aveva impedito di rilevare tempestivamente la sofferenza fetale — legata a un’ostruzione funicolare — e di eseguire un taglio cesareo d’urgenza.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28083/2024 ha confermato la responsabilità dei due ginecologi.

La cassazione ha ribadito che l’errore diagnostico si configura non solo quando il medico inquadra erroneamente la patologia, ma anche quando omette di eseguire o disporre controlli e accertamenti doverosi per formulare una diagnosi corretta.
Il medico, di fronte a una sintomatologia che richiede una diagnosi differenziale, deve aggiornare la propria valutazione in base all’evoluzione del quadro clinico, evitando di restare ancorato all’ipotesi iniziale.

Nel caso di specie, i ginecologi avevano il dovere di rivalutare l’esito del precedente tracciato, riprendere immediatamente il monitoraggio e predisporre un intervento d’urgenza. La presenza di liquido amniotico scarso in fase di travaglio rappresentava un chiaro segnale di possibile sofferenza fetale che avrebbe dovuto indurre i medici a una condotta più prudente e tempestiva.

La Corte ha inoltre riaffermato un principio fondamentale in tema di lavoro in équipe medica: l’obbligo di diligenza grava su ciascun componente dell’équipe non solo per le mansioni di propria competenza, ma anche per il controllo sugli errori altrui che siano evidenti e riconoscibili dal professionista medio.

Pertanto, l’eventuale errore dell’ostetrica non escludeva la responsabilità dei ginecologi, i quali, avrebbero dovuto rilevare e correggere l’interruzione del monitoraggio.

Conclusioni

In conclusione, il ginecologo ha l’obbligo non solo di svolgere correttamente le proprie mansioni, ma anche di vigilare sugli errori evidenti dei colleghi e di non interrompere il monitoraggio clinico in presenza di segnali di rischio.

La sottovalutazione di elementi clinici rilevanti, come la scarsità del liquido amniotico, costituisce un’omissione diagnostica grave, idonea a integrare la responsabilità penale per interruzione colposa della gravidanza.

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