Lavori in quota: principio di affidamento e responsabilità datoriale

La formazione adeguata del lavoratore non è sufficiente, il principio di affidamento opera solo se il datore di lavoro ha adottato tutte le cautele antinfortunistiche.

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Caso di studio

All’amministratore della società si rimproverava il reato di lesioni colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, con l’accusa di non aver predisposto un adeguato parapetto di protezione contro il rischio di caduta dall’alto.

In particolare, un lavoratore dipendente di un’impresa edile riportava gravi lesioni dopo essere precipitato all’interno di una buca profonda circa sei metri durante le operazioni di pulizia del fondo dello scavo. Il giorno dell’infortunio era stato rimosso il ponteggio interno e l’accesso alla buca avveniva mediante due scale: una conduceva a un pianerottolo intermedio, mentre la seconda permetteva di raggiungere il fondo dello scavo. Dopo aver raggiunto il pianerottolo, il lavoratore percorreva alcuni passi sul piano intermedio, privo di parapetto, scivolando nel vuoto.

Il tribunale assolveva il datore di lavoro ritenendo che l’infortunio fosse stato determinato da una condotta gravemente imprudente del lavoratore e che i lavoratori avevano ricevuto un’adeguata formazione sui rischi di caduta.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24859/2026 ha annullato la sentenza di proscioglimento per l’amministratore della società.  

La cassazione ha stabilito che è errato ritenere che il datore di lavoro possa fare affidamento sul corretto comportamento del lavoratore per il solo fatto di avergli fornito formazione e attrezzature adeguate.

In materia di sicurezza sul lavoro, la Corte ha ricordato che il principio di affidamento opera soltanto se il datore di lavoro ha adottato tutte le misure necessarie a governare il rischio, comprese quelle dirette a prevenire comportamenti imprudenti ma prevedibili dei lavoratori. In particolare, il datore di lavoro deve: valutare preventivamente i rischi delle singole lavorazioni; predisporre adeguate misure di protezione collettiva; impartire specifiche direttive operative; verificare che tali direttive siano effettivamente rispettate.

La cassazione ha evidenziato, inoltre, che il passaggio da un modello iperprotettivo a un sistema collaborativo, nel quale anche il lavoratore ha precisi obblighi di sicurezza, non elimina la posizione di garanzia del datore di lavoro.

La responsabilità datoriale può essere esclusa solo quando la condotta del lavoratore sia eccezionale, esorbitante ed estranea al procedimento lavorativo, cioè quando introduca un rischio eccentrico rispetto a quello che il garante è chiamato a governare. Nel caso concreto ciò non è avvenuto.

Conclusioni

In conclusione, la formazione dei lavoratori e la disponibilità di attrezzature idonee non esauriscono gli obblighi del datore di lavoro. La posizione di garanzia impone un’attività più ampia, che comprende la valutazione dei rischi concreti, l’adozione di efficaci misure di prevenzione e il controllo sull’effettiva osservanza delle procedure di sicurezza.

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