Anche nei lavori in nero il committente risponde dell’omessa verifica professionale e dei rischi evidenti dei lavori affidati.
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Caso di studio
Al colono di un fondo agricolo, in qualità di committente dei lavori, si rimproverava il reato di omicidio colposo di uno dei lavoratori incaricati di effettuare la pulizia e il decespugliamento di un costone scosceso.
In particolare, gli si contestava di non aver verificato l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori e non aver predisposto adeguate misure di sicurezza, come richiesto dalla normativa.
I lavoratori, pur essendo dipendenti di una ditta specializzata, operavano in nero durante un giorno di ferie. Per calarsi lungo la parete di venticinque metri, utilizzavano un’unica fune ancorata in modo precario a un albero di ulivo e a un palo della luce. Durante le operazioni, uno dei due precipitava nel vuoto perdendo la vita.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12036/2026, ha confermato la responsabilità penale per il committente.
Per quanto riguarda i doveri del committente, la cassazione ha evidenziato che questi, in qualità di datore di lavoro, ha l’obbligo di verificare la idoneità tecnica professionale del lavoratore a cui era stato affidato il lavoro e di fornire informazioni sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro in cui doveva operare.
Di conseguenza, affinché si configuri una responsabilità penale del committente non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto scritto, è sufficiente che intervengano accordi per una mera prestazione d’opera.
In più, la Corte ha affermato che la responsabilità del committente, in caso di infortunio del lavoratore, sussiste non solo quando egli ometta di verificare l’idoneità tecnico-professionale del soggetto cui sono affidati i lavori o intervenga nell’esecuzione degli stessi oggetto di appalto o di contratto d’opera, ma anche quando le situazioni di pericolo siano per lui facilmente e immediatamente percepibili.
Nel caso in esame, il committente aveva omesso di effettuare qualsivoglia verifica, e, pur avendo egli direttamente avuto contezza della estrema pericolosità del lavoro affidato, si era totalmente disinteressato delle modalità di esecuzione.
Da ultimo, il fatto che i lavoratori fossero formalmente dipendenti di un’altra ditta non esonera il committente, poiché il rapporto di lavoro di fatto si era instaurato direttamente con lui.
Conclusioni
In conclusione, chi affida lavori pericolosi deve assicurarsi che chi esegue l’opera abbia le competenze e le attrezzature a norma, informare sui rischi specifici dell’ambiente di lavoro, non ignorare situazioni di palese pericolo durante l’esecuzione.
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