Anche se i macchinari superano le ispezioni della Prefettura, il datore di lavoro risponde degli infortuni dei dipendenti se i sistemi di protezione risultano tecnicamente inadeguati o eludibili.
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Caso di studio
Al datore di lavoro si rimproverava il reato di lesioni colpose gravi nei confronti del lavoratore, addetto al caricamento di cartucce, mentre era impegnato in operazioni di bonifica e recupero di polvere da sparo e bossoli in prossimità di un macchinario, perché non avrebbe garantito adeguate misure di sicurezza contro il rischio di incendi ed esplosioni, come richiesto dalla normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.
In particolare, durante le attività di bonifica, l’operatore utilizzava una scopa per ripulire l’area sotto l’attrezzatura. Nel corso della manovra, lo strumento urtava i cavi di alimentazione provocando il troncamento di un conduttore elettrico. Tale danneggiamento generava un innesco che incendiava la polvere da sparo accumulatasi alla base dell’impianto. L’incendio scaturito causava all’operaio gravi ustioni al capo, al tronco e agli arti superiori.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28018/2025 ha confermato la responsabilità per il datore di lavoro.
La cassazione ha rilevato che il sistema di sicurezza era obsoleto e incompleto. Le fotocellule di protezione erano posizionate a circa un metro da terra, lasciando uno spazio libero che permetteva al lavoratore di accedere alla zona pericolosa sotto il macchinario senza che questo si arrestasse automaticamente.
La condotta dell’operaio, seppur imprudente, non è stata ritenuta abnorme o eccentrica, poiché la pulizia dei residui rientrava nelle mansioni ad egli assegnate e il sistema di sicurezza incompleto rendeva prevedibile l’interferenza dell’operatore con le parti elettriche al suolo.
Riguardo il valore dei controlli degli organi ispettivi, nel caso specifico la Commissione Esplosivi della Prefettura, la Corte ha ribadito che la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dal fatto che le visite ispettive non abbiano sollevato obiezioni sulla sicurezza degli impianti.
Il debito di sicurezza del datore di lavoro è diretto e inderogabile. Egli ha l’obbligo di accertarsi della conformità dei macchinari agli standard tecnologici più recenti senza giustificarsi dietro eventuali, e sempre possibili, superficialità o carenze di osservazione dei tecnici della Prefettura.
Conclusioni
In conclusione, il datore di lavoro non è un semplice esecutore di prescrizioni amministrative, ma il garante primario dell’incolumità dei propri dipendenti.
Per evitare condanne penali, non è sufficiente esibire un verbale di ispezione favorevole o dimostrare che il lavoratore ha agito con negligenza. È necessario che i sistemi di protezione siano sicuri e progettati per impedire che anche un errore umano prevedibile si trasformi in una tragedia.
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