Malore del lavoratore: datore di lavoro responsabile se mancano le misure di sicurezza

Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure di sicurezza anche per prevenire le conseguenze di cadute del lavoratore causate da malori.

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Caso di studio

Al titolare di un albergo sul mare, nella qualità di datore di lavoro, si rimproverava  il reato di omicidio colposo per la morte di un lavoratore autonomo, pensionato, che svolgeva saltuariamente piccoli interventi di manutenzione insieme a un altro artigiano. L’uomo precipitava lungo la scala di accesso alla centrale termica, riportando un gravissimo trauma cranico che ne causava il decesso.

In particolare, si rilevavano numerose violazioni della normativa sulla sicurezza: la scala era priva di corrimano, il pianerottolo non disponeva di parapetti e il datore di lavoro non aveva verificato l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi incaricati delle manutenzioni.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30380/2022 ha confermato la responsabilità per il datore di lavoro.    

La cassazione ha sottolineato che le misure di sicurezza hanno la funzione di proteggere il lavoratore anche quando l’evento sia favorito da circostanze quali imprudenza, distrazione, stanchezza, inosservanza delle istruzioni, improvviso malore.

Le prescrizioni prevenzionistiche sono infatti dirette proprio a neutralizzare le conseguenze di tali situazioni di rischio e, per questo motivo, anche qualora la caduta fosse stata determinata da un malore, il datore di lavoro rimane responsabile se ha omesso le cautele idonee a impedire l’evento.

Inoltre, ha evidenziato la Corte, il datore di lavoro aveva violato plurimi obblighi di sicurezza per non avere verificato l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori autonomi, avere consentito l’utilizzo di una scala priva di corrimano e non aver installato il parapetto sul pianerottolo della centrale termica.

Conclusioni

In conclusione, il datore di lavoro deve predisporre tutte le misure necessarie a prevenire gli infortuni, anche quelli derivanti da eventi non completamente prevedibili, come un malore o una momentanea disattenzione del lavoratore. Gli obblighi prevenzionistici non riguardano esclusivamente i lavoratori subordinati, ma si estendono anche ai lavoratori autonomi e, più in generale, a tutti coloro che, per ragioni lavorative, operano all’interno dell’ambiente di lavoro.

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