Medico di famiglia e urgenza: la visita domiciliare non è obbligatoria

Nelle situazioni di emergenza il medico di famiglia non è tenuto alla visita domiciliare.

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Caso di studio

A un medico di famiglia si rimproverava di aver commesso il reato di rifiuto di atti d’ufficio perché ometteva una visita domiciliare a un suo assistito, affetto da Parkinson avanzato e altre patologie (cardiopatia ischemica cronica), che lamentava forti dolori e problematiche legate a plurime cadute in casa. Condizioni che impedivano al paziente di recarsi presso l’ambulatorio.

Il tribunale condannava il medico mentre la Corte di appello lo assolveva.

Cosa dice la Cassazione

La VIa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24722/2024, ha confermato l’assoluzione per il medico di famiglia.

Secondo la cassazione, occorre distinguere tra la non trasferibilità del paziente, situazione che, nell’ambito dell’assistenza primaria, giustifica l’intervento del medico di base; e l’emergenza o urgenza sanitaria, condizione che attiva, invece, la competenza del servizio del 118 e non del medico di famiglia.

Il medico di base, ha ribadito la Corte, non è attrezzato né istituzionalmente preposto alla gestione delle urgenze. Un suo intervento in tali situazioni potrebbe ritardare l’erogazione delle cure necessarie, risultare inefficace o perfino arrecare un pregiudizio al paziente.

In più, la cassazione ha ricordato che l’Accordo Collettivo Nazionale impone la visita domiciliare solo nell’ambito della medicina generale e non nelle situazioni che rientrano nella sfera dell’emergenza/urgenza di competenza dei medici del 118.

Conclusioni

In conclusione, il medico di famiglia non commette il reato di rifiuto di atti d’ufficio se non effettua la visita domiciliare quando si trova di fronte a una situazione di urgenza sanitaria.

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