La prevenzione dagli infortuni non può essere affidata al buon senso dei dipendenti, deve essere codificata in un adeguato Documento di Valutazione dei Rischi.
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Caso di studio
Al datore di lavoro si rimproverava il reato di lesioni colpose gravi ai danni di un dipendente addetto alle mansioni di panettiere, il quale scivolava su un pavimento bagnato mentre procedeva all’accensione del forno, riportando significative lesioni personali.
In particolare, il datore di lavoro ometteva la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, con la consequenziale mancata previsione del rischio di scivolamento e adozione di misure idonee ad impedire il medesimo rischio.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 34696/2025 ha confermato la responsabilità per il datore di lavoro.
La cassazione ha evidenziato che sicurezza significa, anzitutto, prevenzione e quindi necessità di concentrazione degli obblighi derivanti al datore di lavoro in base al rischio generato.
Il dovere principale che la normativa impone ai datori di lavoro è quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni. Per far ciò è indispensabile individuare quali sono i rischi specifici legati all’attività e adottare misure tecniche e organizzative adeguate, vigilare costantemente sulla loro applicazione.
Il datore di lavoro, rivestendo il ruolo di garante dell’intero sistema di sicurezza aziendale, basandosi sulla propria esperienza e sullo stato dell’arte della scienza e della tecnica, deve analizzare ogni fattore di pericolo concreto e formalizzare tale analisi nel Documento di Valutazione dei Rischi, provvedendo al suo costante aggiornamento.
Nel caso concreto, è stato accertato che il pavimento del panificio era costituito da piastrelle in gres liscio e che la presenza di farina e acqua lo rendeva particolarmente scivoloso, nonostante l’utilizzo di calzature antinfortunistiche da parte dei lavoratori.
È emerso, inoltre, che il datore di lavoro non aveva impartito disposizioni formalizzate né adottato procedure organizzative specifiche per la gestione del rischio di scivolamento. L’asciugatura del pavimento e gli avvisi tra colleghi rappresentavano esclusivamente iniziative spontanee ed estemporanee dei dipendenti, espressione di mera diligenza individuale e non di un sistema prevenzionistico strutturato.
Di conseguenza, il rischio di caduta, tipico dell’attività di impasto, era frequente, prevedibile, non eliminabile.
Conclusioni
In conclusione, il Documento di Valutazione dei Rischi è lo strumento attraverso cui il datore di lavoro deve analizzare concretamente i rischi dell’attività lavorativa. Se un pericolo è tipico e prevedibile, l’adozione di cautele non può essere lasciata unicamente al buon senso dei lavoratori.
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