La tolleranza di prassi lavorative scorrette non fa venir meno la responsabilità del preposto in caso di incidente del lavoratore.
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Caso di studio
Al vicecapo officina e al responsabile del settore manutenzioni-approvvigionamento si rimproverava il reato di omicidio colposo in seguito ad un incidente sul lavoro di un lavoratore dipendente per non aver vigilato sul rispetto delle norme antinfortunistiche.
In particolare, l’incidente si verificava durante la movimentazione di un autobus in avaria all’interno dell’officina. La vittima è rimasta schiacciata tra il mezzo e un carrello elevatore manovrato da un collega privo di abilitazione. I lavoratori conducevano l’operazione secondo una prassi consolidata, violando palesemente le procedure di sicurezza stabilite nel Documento di Valutazione dei Rischi.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28427/2025, ha confermato la responsabilità per i preposti.
La cassazione ha ribadito che la responsabilità dei soggetti preposti non deriva dall’aver impartito ordini diretti, ma dall’aver omesso di vigilare sul rispetto delle procedure di sicurezza e dall’aver tollerato una prassi operativa pericolosa, pacificamente diffusa all’interno dell’officina e conosciuta dagli stessi imputati, senza che essa fosse segnalata al datore di lavoro per l’adozione di misure correttive.
Nel caso in esame, il punto centrale della vicenda non risiede nella specifica modalità tecnica con cui il carrello elevatore è stato utilizzato (trainare o spingere il bus), bensì nel fatto stesso che tale mezzo fosse radicalmente escluso dal Documento di Valutazione dei Rischi per le operazioni di movimentazione dei veicoli in avaria. Il DVR, infatti, prevedeva un’unica procedura consentita – l’utilizzo del carro attrezzi – e vietava espressamente ogni diversa modalità.
Di conseguenza, qualsiasi impiego del carrello elevatore si poneva in contrasto con le regole cautelari aziendali ed era, in quanto tale, fonte di rischio.
La Corte ha chiarito, inoltre, che la presenza in azienda di altri soggetti addetti alla movimentazione dei mezzi non incide sulla responsabilità dei preposti, poiché l’infortunio si è verificato all’interno dell’officina, cioè nell’area di rischio che rientrava direttamente nella loro sfera di controllo.
Conclusioni
In conclusione, In conclusione, il preposto risponde penalmente non solo per le violazioni formali, ma anche per prassi lavorative pericolose e tollerate.
L’obbligo di vigilanza in capo al preposto include il dovere di interrompere comportamenti non conformi al DVR e di informare il datore di lavoro.
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