Il dirigente medico resta garante della salute dei pazienti, con obbligo di impartire direttive, supervisionare i colleghi e assumere, se necessario, la gestione dei casi complessi.
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Caso di studio
Al primario direttore della SOC di pneumologia di un ospedale veniva contestato il reato di omicidio colposo, in concorso con altri medici, per il decesso di un paziente affetto da broncopolmonite.
In particolare, al primario si contestava di non aver fornito indicazioni terapeutiche adeguate e di non aver vigilato correttamente sull’attività dei medici subordinati, contribuendo così, per omissione, al decesso del paziente.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 50619/2019, ha confermato la responsabilità del primario.
Secondo la Corte, il medico che ricopre una posizione apicale e a cui sono assegnati i pazienti riceve una vera e propria delega di funzioni impeditiva dell’evento rispetto ai medici subordinati.
Gli obblighi di garanzia derivanti dall’organizzazione ospedaliera consentono al dirigente di trasferire ai medici sottoposti attività di alta specializzazione, la direzione di strutture semplici o la cura di singoli pazienti.
Tuttavia, la delega non libera il primario dalla propria posizione originaria di garanzia, poiché egli mantiene un dovere di vigilanza, indirizzo e controllo sull’attività dei delegati.
Questo obbligo si concretizza nella verifica del corretto svolgimento delle funzioni delegate e nell’esercizio del potere residuale di avocare a sé un caso clinico, assumendone la diretta responsabilità.
La cassazione ha precisato che la responsabilità del primario può essere esclusa solo se egli ha assolto correttamente i compiti organizzativi e di supervisione; in caso contrario, può essere chiamato a rispondere per mancato controllo.
Conclusioni
In conclusione, il dirigente medico ospedaliero riveste una posizione di garanzia rispetto alla salute dei pazienti affidati alla struttura. A lui compete il potere–dovere di impartire direttive generali e specifiche, vigilare sull’operato dei medici sottoposti, verificarne l’attività autonoma e delegata e, ove necessario, assumere la gestione dei singoli casi clinici.
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