Stanchezza e sovraccarico di lavoro in Pronto Soccorso non escludono la responsabilità penale del medico.
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Caso di studio
Al medico in servizio in pronto soccorso si rimproverava il reato di omicidio colposo nei confronti del paziente deceduto a causa di un’insufficienza cardiocircolatoria acuta determinata da infarto del miocardio.
In particolare, al medico veniva contestata l’erronea formulazione della diagnosi di mialgia dorsale diffusa, avendo egli dimesso il paziente con la prescrizione di antinfiammatori e con l’indicazione di sottoporsi a una radiografia nei giorni successivi. Gli si addebitava, inoltre, l’omessa disposizione degli esami ematici finalizzati alla ricerca degli enzimi cardiaci, che avrebbe consentito sia l’immediata individuazione della reale patologia sia il tempestivo trasferimento del paziente nei reparti specialistici della medesima struttura ospedaliera.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17569/2026, ha confermato la responsabilità per il medico.
Riguardo la non esigibilità del comportamento corretto da parte del medico del pronto soccorso, la cassazione ha stabilito che il medico non può andare esente da rimprovero a causa di stanchezza, sovraccarico lavorativo o asserite carenze organizzative.
Il professionista medico, ha stabilito la Corte, può invocare la non esigibilità della condotta richiesta solo se vi è un collegamento causale concreto su come le condizioni lavorative – in relazione alle specifiche modalità della vicenda – rendano impossibile adempiere la condotta doverosa.
Nel caso in esame, né la stanchezza del medico né il sovraccarico di lavoro costituivano valide giustificazioni per l’omessa lettura di un ECG che evidenziava segni chiaramente compatibili con infarto STEMI. Le attività omesse – corretta interpretazione dell’ECG, richiesta di esami ematici e trasferimento interno in Emodinamica – erano prive di particolare complessità e rientravano nei compiti basilari del medico di pronto soccorso.
Infine, la Suprema Corte ha precisato che la disciplina emergenziale, introdotta durante la pandemia da Covid-19 che ha circoscritto la punibilità per i fatti commessi nell’esercizio di una professione sanitaria, non può essere assunta come modello generale di scusante applicabile a qualsiasi situazione di stress professionale del personale medico, essendo tale normativa inapplicabile ai contesti di ordinario sovraccarico lavorativo.
Conclusioni
In conclusione, lo stress organizzativo, la stanchezza e i turni gravosi non possono tradursi in una forma di esenzione dalla responsabilità penale del professionista medico, soprattutto in presenza di omissioni assistenziali fondamentali e di quadri clinici macroscopicamente evidenti.
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