Non c’è responsabilità automatica per il primo anestesista se il collega che subentra agisce in modo autonomo e imprevedibile.
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Caso di studio
All’anestesista in servizio presso una clinica privata si rimproverava di aver causato, in cooperazione colposa con un collega, la morte di un paziente sottoposto a rinoplastica.
In particolare, gli si contestava di non aver annotato in cartella clinica parametri fondamentali, omettendo così di segnalare il rischio di una difficile intubazione. In sede operatoria, il collega subentrato procedeva con modalità ordinarie di intubazione, fallendo ripetutamente e provocando un edema laringeo; ne seguiva un arresto cardiaco da ipossia, che conduceva al decesso dopo alcuni giorni di coma.
L’anestesista veniva assolto in primo grado, ma condannato in appello, sul presupposto che l’omissione avesse influenzato le scelte del collega, integrando una cooperazione colposa.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3312/2017, ha annullato la condanna dell’anestesista primo operatore per non aver commesso il fatto.
La cassazione ha stabilito che le omissioni del secondo anestesista hanno costituito una condotta autonoma, erronea e negligente, del tutto distinta rispetto a quella contestata all’imputato. Il collega subentrato effettuava un controllo autonomo del test di Mallampati, dimostrando così di aver agito indipendentemente dalle precedenti valutazioni, per quanto errate.
Egli, infatti, era nelle condizioni di verificare agevolmente i parametri rilevanti e procedeva a un controllo correttivo di un esame eseguito in modo non adeguato dal primo anestesista, nonostante tale valutazione fosse ritenuta indispensabile dalle linee guida vigenti.
Circa il nesso causale, la Corte ha ribadito che il nesso di causalità tra una condotta omissiva e l’evento viene meno quando un fattore sopravvenuto innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta.
Nel caso di specie, le condotte del secondo anestesista, sia nella scelta della procedura sia nella sua esecuzione, costituivano un fattore autonomamente determinante dell’evento, idoneo a interrompere il nesso causale rispetto alla condotta precedente.
In tema di successione nelle posizioni di garanzia e di principio di affidamento, resta fermo che il nesso causale non viene meno per il successivo intervento negligente di altro garante, salvo che la situazione di pericolo sia mutata proprio per effetto della condotta del secondo operatore, escludendo così la riconducibilità dell’evento al primo.
Conclusioni
In conclusione, in ambito sanitario, la responsabilità non può essere attribuita automaticamente a tutti i soggetti coinvolti nella catena degli interventi. Quando un professionista subentra e agisce in modo autonomo, introducendo errori macroscopici e imprevedibili, la condotta del primo medico – pur negligente – può perdere rilevanza causale.
In sostanza, il rischio nuovo introdotto dalla condotta eccentrica dell’ultimo operatore assorbe la responsabilità, interrompendo il legame giuridico tra l’omissione iniziale e l’evento tragico.
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