La titolarità, anche solo formale, della carica di amministratore della società non esonera dagli obblighi di sicurezza sul lavoro.
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Caso di studio
L’amministratore formale di una società appaltatrice è stato chiamato a rispondere, in cooperazione con il legale rappresentante della società committente, per l’omicidio colposo del lavoratore dipendente a seguito di una caduta da un’altezza di dodici metri nel corso di lavori di rimozione di una copertura in cemento armato verificatasi a causa del cedimento di un lucernario in plexiglas.
In particolare, all’amministratore formale si contestava anche l’omessa predisposizione di adeguate misure di prevenzione collettiva e individuale contro il rischio di caduta dall’alto dei lavoratori. Incidente dal quale il lavoratore perdeva la vita.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39520/2025 ha confermato la responsabilità per l’amministratore formale.
La cassazione ha chiarito che l’assunzione, anche solo formale, della carica di amministratore di una società datrice di lavoro comporta l’insorgere di una posizione di garanzia. Posizione di garanzia che non viene meno per il fatto che l’amministratore non gestisca in concreto l’impresa o che altri soggetti esercitino di fatto i poteri datoriali.
L’estensione della posizione di garanzia a chi esercita in concreto i poteri tipici non comporta, tuttavia, l’esonero del soggetto formalmente investito della qualifica, salvo il caso di una valida delega di funzioni che nel caso di specie non risultava conferita.
Quanto alla presenza di più imprese operanti nel medesimo cantiere, la Corte ha richiamato il principio della moltiplicazione dei debitori di sicurezza: la suddivisione contrattuale dei compiti e il ricorso al subappalto non escludono la responsabilità dell’appaltatore principale, sul quale grava comunque l’obbligo di verificare l’effettiva adozione delle misure antinfortunistiche, specie in presenza di rischi interferenziali.
Conclusioni
In conclusione, chi accetta di ricoprire il ruolo di amministratore, anche per mera cortesia familiare o di facciata, accetta su di sé l’intera gamma di obblighi di protezione verso i lavoratori.
La gestione di fatto dell’impresa da parte di altri non funge da scudo penale per il titolare formale, il quale resta garante dell’integrità fisica dei dipendenti e deve vigilare affinché le cautele antinfortunistiche siano concretamente adottate.
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