L’affiancamento tra colleghi non equivale a formazione sulla sicurezza. Il preposto resta responsabile della vigilanza anche in caso di comportamento imprudente del lavoratore.
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Caso di studio
Al caposquadra, in qualità di preposto, si rimproverava il reato di lesioni personali colpose in danno del lavoratore aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.
In particolare, l’incidente avveniva durante operazioni di movimentazione di materiali tramite caricatore idraulico, in seguito al quale il lavoratore riportava lo schiacciamento con amputazione parziale del secondo dito della mano sinistra mentre partecipava all’operazione di aggancio di un big bag al mezzo meccanico.
La contestazione al caposquadra riguardava l’avere omesso di vigilare sul rispetto delle regole di sicurezza da parte dei lavoratori; intervenire per correggere comportamenti non conformi; fornire adeguate indicazioni operative e di sicurezza; interrompere l’attività lavorativa in presenza di situazioni di rischio, consentire l’utilizzo del caricatore al lavoratore senza abilitazione, formazione e addestramento.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8269/2026, ha annullato l’assoluzione per il caposquadra.
La cassazione ha chiarito che l’istruzione fornita da un collega non può mai sostituire la formazione e l’addestramento previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro. La trasmissione verbale o gestuale di conoscenze da parte di un lavoratore esperto non garantisce quel bagaglio tecnico che solo un formatore qualificato può trasmettere.
Nel caso di specie, l’operatore del caricatore non possedeva la necessaria abilitazione formale.
Il caposquadra, in quanto preposto, è garante della sicurezza e deve impedire prassi lavorative contrarie alla legge. La Corte ha precisato che l’obbligo di vigilanza non viene meno nemmeno se i superiori sono a conoscenza delle prassi irregolari. Il preposto deve segnalare i pericoli e, se necessario, interrompere l’attività.
Perché la colpa del lavoratore escluda la responsabilità del garante non basta che sia imprudente; deve attivare un rischio totalmente estraneo alle mansioni affidate. In questo caso, l’operazione consistente nell’agganciare i big bags al caricatore non era un gesto imprevedibile, ma un’operazione intrinseca al ciclo produttivo che il titolare della posizione di garanzia, il caposquadra, doveva governare con adeguate cautele.
Conclusioni
In conclusione, la sicurezza sul lavoro non può essere affidata a consuetudini di cantiere o a una formazione di fatto tra colleghi. Il preposto mantiene una posizione di garanzia autonoma e inderogabile: egli è tenuto a esigere l’osservanza delle procedure di sicurezza, anche laddove esistano prassi aziendali scorrette consolidate o avallate dai superiori.
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