La mancanza di dotazioni essenziali su un mezzo di trasporto fonda la responsabilità del committente. Irrilevanti sono i rapporti contrattuali tra le imprese coinvolte.
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Caso di studio
Alla società di trasporti committente si rimproverava il reato di lesioni colpose nei confronti di un autista dipendente di una cooperativa, incaricato di effettuare un trasporto con un semirimorchio fornito dalla società committente.
In particolare, dopo il caricamento di tubi in acciaio, il lavoratore, non trovando sul mezzo l’asta metallica necessaria per richiudere il telo di copertura, decideva di procedere autonomamente arrampicandosi sul carico. Durante l’operazione, la corda a cui si sorreggeva cedeva, provocandone la caduta da circa tre metri e causando lesioni gravi.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39166/2025, ha confermato la responsabilità per la società committente.
Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra le imprese. La cassazione ha ribadito che, quando più imprese collaborano, sorge un obbligo di cooperazione e coordinamento per la sicurezza.
Di conseguenza, non rileva la violazione del contratto di appalto tra la società committente e il primo sub-vettore. Ciò che conta è la mancanza della dotazione del semirimorchio utilizzato.
La Corte, quindi, ha ribadito che l’appaltante ed i subappaltanti non possono disinteressarsi rispetto all’adozione di tutti i presidi necessari perché il lavoro sia svolto in sicurezza.
A nulla rilevano i profili civilistici e, in particolare, la qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, venendo piuttosto in rilievo l’effetto che tale rapporto crea, l’interferenza tra organizzazioni, che può essere fonte di ulteriori rischi per i lavoratori di tutte le imprese coinvolte.
In sostanza, il dovere di cooperare e coordinarsi costituisce l’elemento cardine della posizione di garanzia per ogni datore di lavoro coinvolto, definendo al contempo i confini della responsabilità di ciascuno.
Conclusioni
In conclusione, la tutela dell’integrità fisica del lavoratore prevale sulle architetture dei contratti civili. Chi mette a disposizione macchinari o automezzi per l’esecuzione di un lavoro – anche attraverso una catena di sub-vettori – non può disinteressarsi della loro sicurezza.
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