La mancata adozione di misure preventive contro il rischio di ribaltamento delle eco-balle determina la responsabilità del datore di lavoro, indipendentemente dall’individuazione di una causa specifica del crollo.
Tempo di lettura stimato: 3 minuti
Caso di studio
L’amministratore unico della società e responsabile tecnico dell’impianto di selezione e recupero di rifiuti in carta e cartone rispondeva per omicidio colposo aggravato dell’operaio che, durante le operazioni di spazzamento del suolo antistante un’area di stoccaggio, è stato travolto e ucciso dal ribaltamento di una pila di eco-balle di carta e cartone impilate in verticale, pesanti circa 700 kg ciascuna.
In particolare, l’amministratore unico rispondeva per la mancata delimitazione delle aree di stoccaggio e assenza di segnalazione delle zone di pericolo, assenza di sistemi di contenimento (pareti laterali o ancoraggi) per impedire il ribaltamento delle pile, esecuzione di operazioni di pulizia manuale con scopa in zone esposte al rischio di caduta materiali.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38782/2025 ha confermato la responsabilità del datore di lavoro.
La cassazione ha chiarito che non è necessario individuare con certezza assoluta cosa abbia innescato la caduta del carico, se un fattore esterno o un’instabilità intrinseca. Il datore di lavoro risponde dell’evento per il solo fatto di aver permesso che un lavoratore operasse in una zona pericolosa non adeguatamente protetta e delimitata.
La Corte ha respinto l’ipotesi di esonero di responsabilità del datore di lavoro basata sulla presunta imprudenza dell’operaio. Anche se il lavoratore avesse tenuto una condotta negligente, questa non può considerarsi abnorme se il rischio attivato rientra tra quelli che il datore di lavoro deve governare.
La sua responsabilità non si esaurisce in un controllo meramente formale o documentale: la posizione di garanzia che ricopre impone una vigilanza effettiva, continua e sostanziale sulle condizioni di sicurezza. Ciò vale a maggior ragione quando le procedure aziendali, quali le attività di pulizia manuale svolte in prossimità di carichi instabili, espongono i lavoratori a rischi oggettivamente prevedibili e governabili attraverso adeguate misure prevenzionistiche.
Conclusioni
In conclusione, le aziende che operano con carichi sospesi o impilati devono garantire segnaletica e delimitazione fisica invalicabile delle zone di stoccaggio, sistemi di ancoraggio o contenimento che neutralizzino il rischio di caduta alla radice, procedure operative che evitino la presenza umana nelle traiettorie di caduta dei materiali.
L’eventuale errore del lavoratore non scusa quasi mai l’imprenditore se quest’ultimo non ha predisposto tutte le difese tecniche previste dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro.
Pubblicato in
Lo Studio Legale MZ Associati da anni assiste medici in processi in ambito di Diritto Sanitario e di Responsabilità Medica, assiste costantemente imprenditori e amministratori societari in controversie in ambito di Responsabilità d’Impresa e Sicurezza sul lavoro, garantendo anche un’ampia tutela dalle Misure di Prevenzione e dai Sequestri, finalizzati alla Confisca; inoltre, lo Studio difende amministratori e funzionari pubblici in processi per reati contro la Pubblica Amministrazione, e tratta Diritto Penale sin dal 1999.
Per una consulenza o per affidare un incarico difensivo, contatta lo Studio senza esitazione

