Caduta mortale dell’operaio: la sicurezza è obbligatoria fino allo smantellamento del cantiere

Il datore di lavoro è responsabile degli infortuni fino alla chiusura definitiva del cantiere, anche in caso di imprudenza del lavoratore.

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Caso di studio

Al datore di lavoro si rimproverava il reato di omicidio colposo per la morte di un operaio, verificatasi a seguito di un infortunio sul lavoro che vedeva impegnato il lavoratore, su indicazione del datore, nel recupero di attrezzi e materiali all’interno di un cantiere edile ormai prossimo alla chiusura, quando precipitava da un’altezza di circa dieci metri mentre operava su un castelletto di tiro.

L’incidente si verificava perché il lavoratore scavalcava un parapetto e si portava su una struttura non adeguatamente protetta nel tentativo di recuperare un fusto di materiale. La struttura presentava gravi carenze sotto il profilo della sicurezza, in particolare, l’assenza di idonei parapetti e protezioni contro il rischio di caduta dall’alto.

Il Tribunale assolveva il datore di lavoro ritenendo che la condotta del lavoratore fosse abnorme e tale da interrompere il nesso causale. La Corte d’appello, invece, lo condannava per omicidio colposo.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2693/2026, ha confermato la responsabilità per il datore di lavoro.  

La cassazione ha ribadito l’orientamento consolidato in materia di condotta abnorme: il comportamento del lavoratore esclude la responsabilità del datore di lavoro solo qualora inneschi un rischio del tutto estraneo alla sfera di controllo governata dal garante.

Se l’infortunio avviene mentre il dipendente svolge i compiti assegnati, in questo caso il recupero di attrezzi, la responsabilità resta in capo al datore di lavoro anche se la modalità di esecuzione è stata imprudente.

In ogni caso, l’obbligo di garanzia del datore di lavoro non viene meno neppure a fronte di imprudenze o negligenze ordinarie del dipendente. Per escludere la responsabilità del garante, è infatti necessario che quest’ultimo abbia adottato tutte le cautele finalizzate a governare proprio il rischio di condotte colpose del lavoratore; solo in tale ipotesi l’evento potrà essere ricondotto esclusivamente all’errore del singolo piuttosto che a una carenza del sistema di sicurezza aziendale.

La Corte ha precisato che l’obbligo di adottare misure antinfortunistiche prescinde dall’attualità delle lavorazioni. Tale dovere non viene meno con la sospensione delle attività, persiste fino al definitivo smantellamento del cantiere: finché sussiste un rischio di caduta, ovvero per lavori a un’altezza superiore ai due metri, i presidi di protezione devono rimanere operativi.

In ultimo, la sentenza ha chiarito la nozione di lavoro in quota: essa comprende ogni attività svolta a un’altezza superiore ai due metri da un piano stabile, anche qualora il lavoratore operi su superfici piane protette da parapetti, purché persista un rischio di caduta dovuto alla conformazione della struttura.

Conclusioni

In conclusione, il datore di lavoro per andare esente da responsabilità, non deve solo fornire i DPI o impartire istruzioni, ma deve garantire un ambiente di lavoro intrinsecamente sicuro, neutralizzando i rischi alla fonte fino alla chiusura definitiva del cantiere.

L’imprudenza del lavoratore non è una scusante automatica, ma un fattore che il sistema di prevenzione aziendale deve essere in grado di assorbire e neutralizzare.

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