Infortunio del preposto: responsabilità del datore di lavoro

Il datore di lavoro risponde dell’infortunio del lavoratore-preposto se il rischio non è gestito a monte, anche in caso di imprudenza di quest’ultimo.

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Caso di studio

Al titolare di una società operante nel noleggio e montaggio di ponteggi si rimproverava il reato di lesioni colpose gravi ai danni di un proprio dipendente, con funzioni di preposto e addetto alle operazioni di montaggio e smontaggio. In particolare, durante le operazioni di smontaggio di un ponteggio, il lavoratore precipitava da un’altezza di circa 2,40 metri, mentre si trovava su un impalcato privo di adeguate protezioni laterali.

La contestazione riguardava l’imbracatura fornita, dotata di un dissipatore progettato per attivarsi solo in caso di cadute superiori a 3,90 metri, risultando pertanto, in concreto, del tutto inefficace per un’attività svolta a un’altezza di 2,40 metri.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12878/2026, ha confermato la responsabilità per il datore di lavoro.  

In materia di dispositivi di protezione individuale, la cassazione ha affermato che non è sufficiente fornire un’imbracatura qualsiasi per escludere la responsabilità del datore di lavoro. Qualora il dispositivo non sia tecnicamente adeguato alla specifica quota di lavoro – come nel caso di specie, in cui risultava efficace solo per cadute superiori ai 4 metri mentre l’attività si svolgeva a circa 2 metri – il datore di lavoro deve ritenersi inadempiente.

Quanto al Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.), esso non può ridursi a un documento standardizzato o meramente riproduttivo. Nel caso concreto, il piano risultava generico, privo dell’indicazione dei punti di ancoraggio e affetto da errori macroscopici relativi all’altezza degli impalcati. La Corte ha ribadito che la mancata adeguata procedimentalizzazione del rischio ricade integralmente sul datore di lavoro.

In ordine al ruolo del preposto e alla configurabilità di una sua condotta abnorme, la Corte ha precisato che il principio di autoresponsabilità del lavoratore (o del preposto) non opera qualora il datore di lavoro non abbia previamente governato il rischio. Una condotta può qualificarsi come abnorme solo se del tutto eccentrica rispetto al rischio tipico della lavorazione.

Pertanto, se il rischio di caduta non è correttamente previsto e disciplinato, l’eventuale imprudenza del lavoratore resta comunque nell’ambito della responsabilità datoriale. Il preposto è tenuto a vigilare sull’esecuzione delle attività, ma spetta al datore di lavoro assicurare che tale vigilanza si svolga in un contesto conforme, evitando prassi scorrette e l’utilizzo di mezzi inidonei.

Conclusioni

In conclusione, il datore di lavoro riveste il ruolo di principale garante della sicurezza e non può sottrarsi alle proprie responsabilità invocando la qualifica di preposto della vittima né la mera consegna di dispositivi di protezione non adeguati alle effettive esigenze operative.

La sicurezza non si esaurisce nella semplice fornitura di attrezzature, ma richiede una puntuale valutazione tecnica delle quote di lavoro e la redazione di un Pi.M.U.S. che rappresenti fedelmente le condizioni concrete del cantiere. In difetto di una corretta gestione del rischio, anche l’errore del lavoratore più esperto resta imputabile, sotto il profilo penale, al datore di lavoro.

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