Omessa formazione e rischio interferente: responsabilità del datore di lavoro

L’obbligo di formazione e informazione si estende anche ai macchinari non usati direttamente ma presenti nell’area di lavoro.

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Caso di studio

Al datore di lavoro si rimproverava il reato di lesioni colpose per l’incidente che ha coinvolto il lavoratore impiegato come giardiniere impegnato in operazioni di smaltimento di rami e fogliame, durante le quali riportava l’amputazione traumatica di due dita del piede destro a causa di una macchina cippatrice.

In particolare, le contestazioni al datore di lavoro riguardavano la mancata formazione specifica del lavoratore sull’uso della cippatrice; il fascicolo informativo aziendale era scritto esclusivamente in italiano, lingua che l’infortunato, all’epoca dei fatti, non comprendeva.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12780/2026, ha confermato la responsabilità penale per il datore di lavoro.  

Riguardo l’obbligo di formazione del lavoratore, la cassazione ha chiarito che il datore di lavoro deve informare i lavoratori non solo sulle attrezzature usate direttamente, ma anche agli strumenti non usati normalmente e a quelle attrezzature presenti nell’area di lavoro con cui il lavoratore può venire in contatto o rispetto alle quali possono verificarsi interferenze nello svolgimento delle attività affidategli.

Di conseguenza, il datore di lavoro risponde dell’infortunio occorso al lavoratore in caso di violazione degli obblighi, di portata generale, relativi alla valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro nei quali siano chiamati ad operare i dipendenti, e della formazione dei lavoratori in ordine ai rischi connessi alle mansioni, anche in correlazione al luogo in cui devono essere svolte.

Infine, la Suprema Corte ha escluso che la condotta del lavoratore avesse carattere abnorme, precisando che una simile qualificazione presupporrebbe, in capo al lavoratore, il possesso delle informazioni e delle competenze necessarie per percepire e gestire i rischi connessi all’attrezzatura.

Tali condizioni, nel caso di specie, risultavano assenti a causa della comprovata carenza di formazione e informazione. In presenza di evidenti criticità del sistema di tutela, la condotta imprudente del lavoratore non esclude la responsabilità del datore di lavoro.

Conclusioni

In conclusione, la responsabilità penale sussiste del datore di lavoro ogniqualvolta l’organizzazione del lavoro esponga un dipendente a un rischio non governato da adeguata formazione che deve essere effettiva coprendo non solo le mansioni affidate ma anche i rischi reali presenti nell’area di lavoro.

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