La mancanza di segnaletica orizzontale non è una mera irregolarità, ma una colpa specifica del datore di lavoro in caso di investimento del lavoratore.
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Caso di studio
Il datore di lavoro si rimproverava il reato lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche a causa di un infortunio avvenuto all’interno di un’azienda vivaistica per non aver gestito adeguatamente il rischio derivante dalla compresenza di uomini e mezzi all’interno dell’azienda, non avendo apposto la segnaletica orizzontale per delimitare la zona riservata al transito dei mezzi.
In particolare, un lavoratore, mentre camminava verso l’area di stoccaggio delle piante, procedeva affiancato a un muletto guidato da un collega. Durante il tragitto, il lavoratore a piedi cadeva accidentalmente e veniva investito dal mezzo riportando gravi lesioni al piede.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8151/2026, ha confermato la responsabilità per il datore di lavoro.
La cassazione ha evidenziato come la normativa antinfortunistica impone che le vie di circolazione siano situate in modo che i pedoni e i veicoli possano utilizzarle in piena sicurezza, prevedendo per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente, e per garantire la protezione dei lavoratori il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato.
La Corte ha rigettato l’argomento della caduta accidentale. Se il datore di lavoro avesse predisposto una segnaletica chiara e percorsi separati, il pedone non si sarebbe trovato a camminare affiancato al muletto in una zona di promiscuità.
La presenza della segnaletica serve proprio a delimitare, con indicazione precisa da parte datoriale, il percorso dei mezzi in movimento, intercluso ai pedoni, con predisposizione di un tragitto idoneo a mettere in sicurezza il movimento di costoro rispetto a quello dei mezzi in movimento.
Conclusioni
In conclusione, In conclusione, la segnaletica orizzontale ha lo scopo di delimitare e regolare i flussi del traffico interno. Se il rischio di interferenza tra uomini e mezzi non è gestito tramite una separazione dei percorsi, il datore di lavoro risponde dell’evento dannoso, anche se questo è innescato da un comportamento accidentale della vittima.
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