Controlli post-operatori: obblighi del ginecologo dopo le dimissioni della paziente

Il rapporto terapeutico non termina automaticamente con le dimissioni, soprattutto quando il ginecologo continua a seguire la paziente nel decorso clinico successivo all’intervento.

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Caso di studio

Al medico ginecologo e componente dell’équipe chirurgica si rimproverava il reato di omicidio colposo in danno della paziente relativo allo svolgimento della fase successiva a un intervento di rimozione di cisti ovarica.

In particolare, si contestava il non aver rilevato tempestivamente la peritonite perforativa causata dalla lesione accidentale di un’ansa intestinale avvenuta durante l’operazione, aver ignorato o minimizzato sintomi riferiti dalla paziente negli oltre dieci giorni successivi all’intervento, l’omissione di esami strumentali o di laboratorio che avrebbero rivelato lo stato settico in fase ancora iniziale e risolvibile, aver ricondotto la sintomatologia a generici postumi chirurgici o infezioni vaginali prescrivendo farmaci non idonei a trattare la reale patologia in atto.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 451/2026, ha confermato la responsabilità per il ginecologo. 

La cassazione ha confermato che la posizione di garanzia del medico persiste anche dopo le dimissioni ospedaliere in quanto la posizione di garanzia può derivare non soltanto da obblighi formali o contrattuali, ma anche dal contatto sociale qualificato e dall’assunzione concreta di compiti di protezione nei confronti del paziente.

Di conseguenza, le visite di controllo post-operatorie rientrano a pieno titolo nel rapporto terapeutico proprio perché l’obbligazione sanitaria riguarda l’esito chirurgico nella sua globalità, comprensivo anche della fase successiva all’intervento.

Sul piano causale, la Corte ha stabilito che dati i sintomi manifestati dalla paziente dopo oltre i tempi normali di guarigione dall’intervento avrebbero dovuto imporre al medico un immediato approfondimento diagnostico distaccandosi dalla diagnosi originaria, soprattutto alla luce dell’elevato rischio di complicanze correlato alla pelvi congelata.

Approfondimento diagnostico che avrebbe permesso di intervenire quando la peritonite era ancora circoscritta, garantendo la risoluzione del caso clinico con un elevato grado di certezza.

Riguardo la condotta del ginecologo, questa è stata definita grave poiché, data la sua specializzazione e la partecipazione diretta all’intervento, egli avrebbe dovuto applicare le comuni regole di diligenza che avrebbero suggerito accertamenti immediati.

Nel caso in esame, il ginecologo rivestiva il ruolo di specialista in servizio presso il reparto di ginecologia dell’ospedale e faceva parte dell’équipe chirurgica che aveva eseguito l’intervento di asportazione della cisti paraovarica, nel corso del quale si era verificato il danno iatrogeno. A lui competeva il controllo delle condizioni della paziente anche nella fase post-operatoria, considerato che la relazione terapeutica instaurata con la stessa lo rendeva pienamente consapevole sia delle sue condizioni cliniche antecedenti all’intervento, sia delle specifiche complicanze insorte durante l’operazione e dei rischi a esse correlati.

Conclusioni

In conclusione, la responsabilità del medico non si limita all’esecuzione tecnica dell’intervento ma si estenda alla gestione vigile delle complicanze prevedibili. L’omissione di esami diagnostici a fronte di segnali d’allarme chiari configura una negligenza che non può essere scriminata dalla complessità del caso o da presunte colpe lievi, specialmente quando l’osservanza delle buone prassi avrebbe potuto evitare l’esito fatale.

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