Il medico ha l’obbligo di monitorare e gestire tempestivamente le complicanze prevedibili.
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Caso di studio
Al medico in servizio presso l’ospedale si rimproverava di aver cagionato la morte del paziente deceduto per shock emorragico a seguito di un intervento di artroprotesi dell’anca sinistra.
In particolare, il medico non solo causava la lesione dei vasi durante l’impianto della protesi ma ometteva di disporre la necessaria revisione chirurgica nonostante l’evidenza clinica di una grave e persistente anemia, fronteggiata solo tramite ripetute e massicce trasfusioni ematiche.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3922/2021, ha confermato la responsabilità per il medico.
Elemento centrale della decisione è stata la valutazione del comportamento dovuto nel post-operatorio dal medico in quanto il paziente presentava una progressiva e grave diminuzione dell’emoglobina, nonostante la somministrazione di numerose sacche ematiche.
In tale contesto, la cassazione ha ritenuto che il medico doveva comprendere che la situazione imponeva una revisione chirurgica tempestiva. Il lieve miglioramento registrato non era sufficiente a escludere il rischio, soprattutto alla luce delle numerose trasfusioni già effettuate.
Con riferimento alla posizione di garanzia, la Corte ha chiarito che il medico, quale autore dell’intervento, aveva l’obbligo di monitorare e gestire le complicanze post-operatorie prevedibili. La sua condotta è stata giudicata superficiale e approssimativa anche perché non aveva fornito indicazioni ai colleghi subentranti.
Conclusioni
In conclusione, la responsabilità del medico non si esaurisce con l’atto chirurgico, ma comprende anche la corretta gestione del decorso post-operatorio. Con riguardo alla successione nei titolari della posizione di garanzia, ogni medico rimane responsabile dell’adempimento dei propri obblighi fino al momento in cui termina la propria attività.
L’eventuale mancanza di adeguate comunicazioni ai colleghi subentranti sulle condizioni del paziente può contribuire causalmente alla produzione dell’evento dannoso qualora incida sul comportamento dei medici successivi.
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