Centro di riabilitazione: medico di base responsabile per la mancata visita al paziente

La mancata visita del paziente in un centro di riabilitazione configura la responsabilità penale del medico di base.

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Caso di studio

Un medico di base, in servizio presso un centro di riabilitazione, è stato accusato di omicidio colposo per la morte di un paziente affetto da tetraparesi spastica e cerebropatia, ricoverato nella medesima struttura.

In particolare, si rimproverava al medico, al momento del suo primo intervento e a fronte della segnalazione di specifici sintomi riferiti dal paziente, di non aver proceduto a una verifica diretta delle condizioni cliniche del degente.

Omissione che impediva di avviare tempestivamente le indagini strumentali e gli accertamenti specialistici necessari a diagnosticare e trattare correttamente la patologia che avrebbe poi condotto al decesso.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3869/2018 ha confermato la responsabilità per il medico.

La cassazione ha chiarito che il medico, al primo contatto con il paziente, ha l’obbligo di accertarne personalmente le condizioni cliniche, soprattutto in presenza di segnalazioni che impongano la massima attenzione.

Sul piano causale, la cassazione ha ribadito che non si interrompe il nesso di causalità quando la causa sopravvenuta non introduce un rischio completamente nuovo o estraneo rispetto a quello originario.

Nel caso in esame, il decesso del paziente era dovuto a complicanze derivanti dalla frattura iniziale — cioè dal rischio originario — e non da un evento indipendente o imprevedibile.

La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità del principio dell’affidamento nelle situazioni in cui vi siano più condotte colpose, autonome e indipendenti, poste in essere da diversi medici in momenti differenti: il sanitario che omette di adempiere ai propri doveri di diligenza, come nel caso della mancata visita, non può confidare sul fatto che i colleghi successivi rimedino alla propria negligenza.

Conclusioni

In conclusione l’omissione di un atto diagnostico elementare, quale la visita diretta di un paziente disabile e sofferente, costituisce una negligenza macroscopica che innesca il percorso causale verso l’evento dannoso.

Ne consegue che il medico di base non può limitarsi a un ruolo meramente amministrativo o prescrittivo, ma deve esercitare una diligenza professionale rigorosa, soprattutto quando si trova di fronte a sintomi evidenti o a pazienti che, per le proprie condizioni, non sono in grado di esprimere compiutamente il proprio stato di salute.

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