Lo psichiatra risponde per colpa grave se omette esami che ritardano la diagnosi di gravi patologie del paziente.
Tempo di lettura stimato: 3 minuti
Caso di studio
Al medico psichiatra in servizio presso il reparto di neuropsichiatria infantile si rimproverava di avere cagionato lesioni personali colpose nei confronti del paziente minore ricoverato per perduranti attacchi di panico, cefalea, epigastralgia, problemi di linguaggio e paresi degli arti superiori.
In particolare, lo psichiatra non disponeva gli esami di approfondimento diagnostico raccomandati dalle linee guida internazionali. Tale omissione le impediva di effettuare una diagnosi differenziale che avrebbe consentito di individuare tempestivamente la presenza di un ganglioma cerebrale, una neoplasia benigna a lenta crescita, e di intervenire chirurgicamente quando la lesione era ancora di dimensioni ridotte.
Il tumore veniva diagnosticato solo successivamente in un altro ospedale, quando aveva già raggiunto dimensioni ragguardevoli e causato esiti definitivi, come episodi epilettici e danni permanenti alla via ottica destra.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36143/2021, ha confermato la responsabilità per lo psichiatra.
La Corte ha ribadito un orientamento consolidato: quando la sintomatologia è compatibile con più cause possibili – anche solo prospettiche – il medico ha l’obbligo di esplorare ogni alternativa attraverso gli accertamenti necessari.
Nel caso concreto, i sintomi del paziente (cefalee ricorrenti, disturbi del linguaggio, parestesie, episodi assimilabili a crisi comiziali) erano compatibili con una patologia neurologica e non si erano mai risolti del tutto.
Di conseguenza, lo psichiatra avrebbe dovuto dubitare della propria diagnosi iniziale e procedere tempestivamente a esami strumentali e a una valutazione neurologica.
L’obbligo di effettuare tutti gli accertamenti necessari per formulare una diagnosi differenziale rappresenta un dovere imprescindibile per il medico. Tale obbligo sorge non solo quando i segni clinici, per la loro ambivalenza, possono essere ricondotti a diverse possibili patologie, ma ancor più quando le terapie prescritte — pur astrattamente idonee a trattare la condizione ipotizzata — non producono i risultati attesi.
In presenza di sintomi persistenti o solo parzialmente attenuati, il medico deve mettere in discussione la diagnosi iniziale e verificare con rigore l’esistenza di possibili alternative. Il dubbio diagnostico non è un’opzione, ma un elemento essenziale della prestazione sanitaria: solo da una diagnosi corretta può infatti discendere l’individuazione della cura realmente appropriata.
Conclusioni
In conclusione, quando la sintomatologia del paziente presenta ambiguità o non regredisce completamente, lo psichiatra deve sempre procedere a diagnosi differenziale, anche quando l’ipotesi psichiatrica sembri la più plausibile.
Pubblicato in
Lo Studio Legale MZ Associati da anni assiste medici in processi in ambito di Diritto Sanitario e di Responsabilità Medica, assiste costantemente imprenditori e amministratori societari in controversie in ambito di Responsabilità d’Impresa e Sicurezza sul lavoro, garantendo anche un’ampia tutela dalle Misure di Prevenzione e dai Sequestri, finalizzati alla Confisca; inoltre, lo Studio difende amministratori e funzionari pubblici in processi per reati contro la Pubblica Amministrazione, e tratta Diritto Penale sin dal 1999.
Per una consulenza o per affidare un incarico difensivo, contatta lo Studio senza esitazione

