Il dovere assistenziale del medico psichiatra curante si estende anche alle modalità di trasporto e alla prevenzione di condotte eteroaggressive del paziente psichiatrico.
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Caso di studio
Al medico psichiatra in servizio presso una struttura residenziale ad alta intensità assistenziale si rimproverava il reato di lesioni personali colpose nei confronti del personale volontario della Croce Verde, per non aver adeguatamente valutato la pericolosità del paziente affetto da schizofrenia paranoide cronica e non aver fornito ai volontari informazioni complete e corrette sulle sue condizioni psichiche, né indicazioni sulle misure di contenimento necessarie durante il trasporto in altra struttura sanitaria.
In particolare, durante il trasferimento in ospedale mediante trasporto in ambulanza effettuato dai volontari, il paziente manifestava improvvisamente una condotta eteroaggressiva: riusciva a raggiungere il vano di guida, si avventava sul conducente del mezzo afferrandolo per il collo, si impossessava del volante e provocava una situazione di grave pericolo per l’equipaggio. A seguito dell’incidente, i volontari riportavano una sindrome ansiosa post-traumatica da stress.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6380/2017, ha confermato la responsabilità per il medico psichiatra.
La cassazione ha stabilito che lo psichiatra che ha in cura il paziente, anche al di fuori di un trattamento sanitario obbligatorio, è tenuto a prevenire l’evoluzione della patologia in comportamenti auto o etero-lesivi. Obbligo che non si esaurisce nella prescrizione della terapia o nella decisione del ricovero, ma si estende alla prevenzione dei rischi per il paziente stesso e per gli altri.
Con riferimento alle modalità di trasporto, la Corte ha precisato che il trasferimento di un paziente psichiatrico può avvenire in forma protetta, con la presenza a bordo del mezzo di medico e infermiere, oppure in forma non protetta, nella quale il paziente è accompagnato dai soli operatori del soccorso.
La scelta della modalità di trasporto rientra nella responsabilità del medico psichiatra curante e, qualora quest’ultimo disponga un trasferimento senza personale sanitario a bordo, la responsabilità assistenziale resta in capo a colui che ha autorizzato il trasferimento.
Conclusioni
In conclusione, il dovere di protezione del medico psichiatra comprende anche la gestione del momento del trasferimento del paziente, fase delicata del percorso terapeutico e non mero adempimento logistico.
Ne consegue che, quando il paziente presenta un rischio concreto di condotte pericolose, lo psichiatra deve valutare non solo se trasferirlo, ma anche come trasferirlo, assicurando un livello di assistenza coerente con la gravità del quadro clinico. In difetto, la responsabilità per gli eventi dannosi che si verifichino durante il trasporto può ricadere sullo psichiatra, anche in presenza di soggetti terzi coinvolti nell’esecuzione materiale dell’attività.
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