Anche il medico in formazione deve attivare esami diagnostici tempestivi davanti a segni clinici gravi.
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Caso di studio
Al medico specializzando in servizio presso una casa di cura privata si rimproverava di aver cagionato la morte del paziente sottoposto a intervento chirurgico di laparo-colicestectomia.
In particolare, lo specializzando che aveva in cura il paziente nei giorni successivi all’intervento, non seguiva adeguatamente il decorso post-operatorio nonostante il paziente presentasse una sintomatologia ingravescente di dolori addominali e febbre.
Sintomi che avrebbero consentito di diagnosticare la complicanza e di sottoporre tempestivamente il paziente a un nuovo intervento, che aveva una percentuale di successo ampiamente rassicurante se trattato entro 48 ore dall’insorgenza.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6286/2023, ha confermato la responsabilità per il medico specializzando.
La cassazione ha evidenziato che sebbene privo di competenze chirurgiche, il medico specializzando aveva adeguate competenze per riconoscere una patologia ingravescente, resistente alle terapie, e anomala in relazione all’intervento.
Pertanto, il medico di turno ha l’obbligo di attivarsi per intercettare il possibile rischio e di comprendere i chiari segnali sintomatologici e clinici che indicano un fenomeno infettivo in atto.
Conclusioni
In conclusione, l’obbligo di attivare approfondimenti diagnostici e di interpretare correttamente i sintomi non è circoscritto ai medici specialisti o ai chirurghi, ma spetta a qualsiasi medico – anche specializzando – che abbia in cura il paziente.
Limitarsi a seguire acriticamente le indicazioni del capo-équipe, soprattutto in presenza di una sintomatologia anomala e ingravescente, non esime dalla colpa, poiché il medico è titolare di un autonomo obbligo di protezione che impone di disporre gli esami diagnostici indifferibili, anche ricorrendo, se necessario, a strutture esterne.
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