Rischio interferenziale e obblighi di coordinamento: responsabilità dell’appaltatore

Quando più imprese operano nello stesso contesto lavorativo nasce un rischio interferenziale che impone un’effettiva attività di coordinamento, cooperazione e scambio di informazioni tra tutti i soggetti coinvolti.

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Caso di studio

All’amministratore di una società di autotrasporto si rimproverava il reato di lesioni personali colpose aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica per non aver adeguatamente informato il committente circa i rischi presenti nella propria sfera organizzativa, il lavoratore sui rischi connessi al carico trasportato, non aver adottato idonei sistemi di ancoraggio delle casse e aver omesso di coordinarsi con l’altra società per la definizione dei soggetti responsabili della sicurezza nelle operazioni di scarico.

In particolare, una società committente affidava a un’impresa di autotrasporto l’incarico di trasportare alcune casse contenenti manufatti artistici. Durante le operazioni preliminari allo scarico, un dipendente della società committente e un autista dell’impresa incaricata del trasporto procedevano alla rimozione della cinghia che tratteneva due casse ancorate all’interno del furgone.

Le due casse, del peso rispettivamente di circa 180 e 400 chilogrammi, erano ancorate mediante un’unica cinghia e, una volta rimosso il sistema di fissaggio, la cassa più pesante si inclinava trascinando con sé quella più leggera e schiacciando il lavoratore dipendente della società committente contro la parete del mezzo, provocandogli gravi lesioni.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15045/2026 ha confermato la responsabilità per l’appaltatore.

Con riferimento al rischio interferenziale, la cassazione ha ribadito che esso non dipende dalla natura del contratto intercorrente tra le imprese coinvolte, ma dalla concreta coesistenza di diverse organizzazioni lavorative all’interno del medesimo contesto operativo.

Dall’interferenza deriva infatti un rischio ulteriore, di natura relazionale e organizzativa, che non si esaurisce nel semplice contatto rischioso tra lavoratori appartenenti a imprese diverse, ma trova origine nella stessa compresenza di più organizzazioni lavorative, anche quando le rispettive attività non si svolgano in modo strettamente contemporaneo.

La presenza di un rischio interferenziale fa sorgere specifici obblighi di cooperazione, coordinamento e reciproca informazione tra i soggetti coinvolti. Ciascuna impresa è tenuta a comunicare all’altra i rischi che possono incidere sull’attività dei rispettivi lavoratori e a condividere tutte le informazioni necessarie per garantire lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza.

Conclusioni

In conclusione, quando più organizzazioni lavorative operano sullo stesso contesto operativo o intervengono in fasi tra loro collegate della medesima attività sorge un autonomo rischio interferenziale che richiede un’effettiva attività di cooperazione, coordinamento e scambio di informazioni.

Per le imprese non è sufficiente fare affidamento sulla ripartizione formale delle competenze o sulle clausole contrattuali. È necessario individuare concretamente i rischi che ciascuna organizzazione introduce nell’attività dell’altra e adottare misure preventive adeguate in modo da garantire una gestione efficace della sicurezza e prevenire eventi lesivi.

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