Nelle RSA spetta all’infermiere, cui sono demandati i compiti di sorveglianza, di attivarsi nelle ricerche di un paziente nel caso in cui questi non rientri nella sua stanza.
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Caso di studio
Un infermiere in servizio presso una RSA era chiamato a rispondere di omicidio colposo per non avere esercitato il dovuto controllo sul paziente disabile degente all’interno della struttura in regime residenziale di riabilitazione.
In particolare, si rimproverava all’infermiere di non aver attivato le necessarie ricerche – anche contattando le Forze dell’Ordine –, e non aver ricercato il paziente a seguito del suo mancato rientro in stanza. Paziente che veniva ritrovato senza vita il mattino seguente all’esterno della residenza.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 39256/2019, ha confermato il giudizio per omicidio a carico dell’infermiere.
La cassazione ha affermato che l’infermiere, come tutti gli operatori di una struttura sanitaria, è per legge portatore di una posizione di garanzia nei confronti dei pazienti, la cui salute deve essere tutelata contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; tale obbligo di protezione perdura per tutto il tempo del turno di lavoro.
Inoltre, ha ricordato la Suprema Corte, l’obbligo di sorveglianza dei degenti grava direttamente sull’infermiere, il quale, deve attuare immediate ed efficaci ricerche in caso di scomparsa del paziente dal luogo di degenza, anche sollecitando il tempestivo intervento delle forze dell’ordine, se del caso anche disattendendo la raccomandazione del medico di guardia di posticipare l’intervento dei carabinieri alla mattina seguente, trattandosi di un ordine illegittimo.
Come già spiegato in un altro contributo non può condividersi la linea difensiva di scaricare la responsabilità sul medico di guardia, perché in caso di condotte colpose indipendenti, non è consentito invocare il principio di affidamento nella condotta altrui da parte di chi non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità e imprevedibilità.
Conclusioni
In conclusione, non può invocare l’esenzione da responsabilità l’infermiere che, in caso di scomparsa del paziente dal luogo di degenza, omette di attuare immediate ed efficaci ricerche del degente scomparso, anche qualora abbia rispettato una disposizione impartita dal medico di attendere il mattino successivo alla scomparsa per allertare le forze dell’ordine.
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