Schiumogeno mortale: l’imprudenza del lavoratore non scagiona il datore di lavoro

Se il sistema di sicurezza aziendale è carente, l’imprudenza del dipendente non esclude la colpa del datore di lavoro.

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Caso di studio

Al datore di lavoro, titolare di un’officina meccanica e lavaggio auto, si rimproverava il reato di omicidio colposo in danno del lavoratore dipendente per mancata formazione, mancata valutazione dei rischi e omessa vigilanza.

In particolare, il datore di lavoro acquistava uno schiumogeno ad aria compressa per facilitare la pulizia dei cerchi, lasciava l’attrezzatura in un locale accessibile a tutti i dipendenti senza integrare il Documento di Valutazione dei Rischi né formare specificamente i lavoratori sull’utilizzo dello strumento.

Un operaio con qualifica di aiuto gommista, decideva di propria iniziativa di utilizzare lo schiumogeno e, senza controllare il manometro per verificare la pressione, svitava il tappo di carico finendo con il venire investito da un violento getto di aria compressa che gli causava un grave trauma toracico, in segui al quale, un mese dopo l’incidente, il lavoratore perdeva la vita in seguito a complicazioni legate a una lesione esofagea non diagnosticata immediatamente.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16337/2026 ha confermato la responsabilità per il datore di lavoro.  

La cassazione ha ribadito che un comportamento è interruttivo del nesso causale solo se attiva un rischio eccentrico, ovvero del tutto estraneo all’area di rischio che il datore di lavoro deve governare. Nel caso di specie, l’uso dello schiumogeno rientrava nelle mansioni ordinarie di pulizia dei veicoli svolte nell’officina.

La Corte ha stabilito che l’imprudenza del lavoratore non è eccezionale se è conseguenza diretta di una mancanza di formazione. Se il datore non spiega come usare un macchinario pericoloso, non può poi lamentarsi che il dipendente lo abbia usato male.

Da ultimo, la Suprema Corte ha ricordato che l’errore medico non interrompe il nesso di causalità innescato dalle lesioni originali riportate durante l’infortunio.

Conclusioni

In conclusione, l’introduzione di nuove attrezzature impone un immediato aggiornamento del sistema prevenzionistico aziendale, comprensivo di valutazione dei rischi, formazione e controllo sull’utilizzo corretto degli strumenti di lavoro. In assenza di tali cautele, anche un comportamento negligente del lavoratore può restare pienamente all’interno dell’area di responsabilità del datore di lavoro.

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