Il ruolo cruciale del coordinatore per la sicurezza e dell’amministratore nella prevenzione dei rischi.
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Caso di studio
Al coordinatore per la sicurezza e l’amministratore dell’impresa appaltatrice si rimproverava il reato di omicidio colposo del lavoratore dipendente gravemente infortunatosi durante le operazioni di smontaggio e trasporto di un impianto industriale.
In particolare, le operazioni erano gestite da due aziende e l’incidente si verificava mentre il dipendente della ditta appaltatrice manovrava un sollevatore telescopico — trasformato di fatto in gru mobile tramite un gancio fisso — per caricare un nastro trasportatore su un rimorchio. Nel corso delle attività un lavoratore addetto al trasporto perdeva l’equilibrio, cadeva dal pianale e veniva mortalmente colpito dal carico in movimento.
Il coordinatore della sicurezza era chiamato a rispondere per non aver adeguato il Piano di Sicurezza e Coordinamento e non aver gestito le interferenze tra le diverse imprese; l’amministratore dell’impresa appaltatrice per avere omesso la verifica delle condizioni di sicurezza e di aver impiegato personale non adeguatamente formato all’uso del mezzo specifico (il sollevatore trasformato in gru).
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19424/2025 ha confermato la responsabilità penale per entrambi.
Quanto alla posizione del coordinatore per la sicurezza, la cassazione ha confermato che egli è titolare di una vera e propria posizione di garanzia e i suoi compiti non si esauriscono in una funzione meramente formale, ma comprendono: la verifica tra il piano di sicurezza e coordinamento e i piani operativi di sicurezza delle singole imprese, adeguare i piani in base all’evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute.
Nel caso in esame, sia il piano di sicurezza e coordinamento che il piano operativo di sicurezza non contenevano indicazioni chiare sulle modalità operative e sulla gestione delle interferenze tra le diverse imprese, nonostante la prevedibile presenza simultanea di lavoratori appartenenti a società diverse. Tali carenze documentali e organizzative sono state ritenute causalmente rilevanti rispetto all’evento mortale.
Quanto all’amministratore della società esecutrice, la Corte ha confermato che il piano operativo di sicurezza era contraddittorio e generico poiché non chiariva in modo univoco quando dovesse essere utilizzata l’autogrù e quando il carrello telescopico.
Nella prassi operativa l’azienda utilizzava un carrello telescopico dotato di un accessorio (gancio da 5 tonnellate) che lo trasformava di fatto in una gru mobile e il lavoratore addetto alla manovra non possedeva un’adeguata formazione né l’abilitazione per l’uso dell’attrezzatura in tale configurazione.
Conclusioni
In conclusione, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non svolge un ruolo meramente consultivo, ma è gravato da obblighi di alta vigilanza effettiva e sostanziale; il datore di lavoro risponde delle carenze del POS, della mancata formazione dei lavoratori e dell’uso improprio delle attrezzature, soprattutto quando le prassi informali si consolidano nel tempo. La presenza di più imprese in cantiere impone una gestione rigorosa delle interferenze, da disciplinare in modo chiaro e coerente nella documentazione di sicurezza.
L’inosservanza degli obblighi di coordinamento, pianificazione e formazione non può essere giustificata facendo leva su prassi operative informali o su interpretazioni riduttive delle norme prevenzionistiche. In materia di sicurezza, la chiarezza delle procedure e la coerenza dei piani restano presidi essenziali di tutela della vita e dell’incolumità dei lavoratori.
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