Commette il reato di omicidio colposo il medico di guardia che ritardi le cure del paziente, risultando irrilevante che l’emorragia iniziale sia stata determinata da un precedente intervento eseguito da altro collega.
Commette il reato di omicidio colposo il medico di guardia che ritardi le cure del paziente, risultando irrilevante che l’emorragia iniziale sia stata determinata da un precedente intervento eseguito da altro collega.
Il medico in servizio di guardia medica non va esente da responsabilità penale quando ritarda o omette l’assistenza immediata, a prescindere dall’annotazione sul relativo registro circa la volontà del paziente di allontanarsi dal presidio.