Lesioni colpose per il medico che, con condotta attendista, omette un intervento tempestivo nel post-operatorio.
Lesioni colpose per il medico che, con condotta attendista, omette un intervento tempestivo nel post-operatorio.
La mancata esecuzione tempestiva di un esame diagnostico configura colpa professionale quando ritarda la diagnosi e preclude interventi salvavita.
In presenza di monitoraggio adeguato e rispetto delle procedure, l’evento avverso non implica colpa professionale per il medico di guardia.
La mancata visita del paziente in un centro di riabilitazione configura la responsabilità penale del medico di base.
Le carenze organizzative o strutturali di una RSA non escludono la responsabilità professionale degli operatori sanitari.
Anche i medici in formazione devono attivare esami diagnostici tempestivi da-vanti a segni clinici gravi.
Anche durante le ferie, il medico deve intervenire tempestivamente se informato di gravi condizioni di un paziente.
Il gestore di una casa di riposo è responsabile se accoglie ospiti in strutture inadeguate, senza garantire sicurezza e assistenza adeguata.
Il consenso informato non salva il medico da responsabilità in caso di errori o imperizia.
Le schede infermieristiche, anche se compilate in case di cura private accreditate, hanno valore di atto pubblico e ogni alterazione costituisce falso ideologico.