In caso di decesso per trasfusione di sangue incompatibile, l’intera équipe medica è responsabile per la mancata osservanza delle misure di sicurezza, anche se l’errore è imputabile a un singolo operatore, purché operi nello stesso ambito di rischio prevedibile.
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Caso di studio
L’équipe medica veniva condannata perché cagionava la morte del paziente dovuta a reazione emolitica acuta post-trasfusionale in conseguenza di una trasfusione di sangue.
In particolare, il tecnico addetto al servizio di trasfusione consegnava all’infermiere del reparto di ortopedia sacche di sangue destinate ad altro paziente con gruppo sanguigno incompatibile.
Il medico in servizio presso il medesimo reparto, non controllava la corrispondenza tra il gruppo sanguigno del paziente e quello indicato sulla sacca consegnata; analogo errore commesso anche da altro collega che disponeva la somministrazione al paziente di un’ulteriore sacca di sangue.
Cosa dice la Cassazione
La IVa sezione penale della Corte di cassazione, con la sentenza n. 50038/2017 ha confermato la responsabilità per l’équipe medica.
In caso di cooperazione colposa tra più sanitari, la cassazione ha ribadito che seppur si tratti di attività non svolta contestualmente, impone ad ogni sanitario oltre che il rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico.
L’agente che non abbia osservato una regola precauzionale su cui si innesti l’altrui condotta colposa, quindi, non può invocare il principio dell’affidamento poiché la sua responsabilità persiste in base al principio di equivalenza delle cause, salva l’affermazione dell’efficacia esclusiva della causa sopravvenuta, che presenti il carattere di eccezionalità ed imprevedibilità.
La cassazione ha precisato che l’errore nella trasfusione è dotato di forza propria nella determinazione dell’evento, anche rispetto ad un precedente errore medico.
Nel caso in esame, le condotte contestate all’équipe medica si inseriscono tutte nella medesima area di rischio, non configurando un rischio nuovo ma una tipica evoluzione di un rischio già prevedibile.
Conclusioni
In conclusione, la responsabilità per il decesso del paziente causato da una trasfusione di sangue incompatibile ricade sull’intera équipe medica coinvolta in quanto tutte le condotte contestate si inseriscono in un’unica area di rischio prevedibile.
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