Vertici aziendali: le deleghe di funzione non escludono la responsabilità del Consiglio di Amministrazione

Anche in presenza di deleghe di funzione, la responsabilità resta collegiale, in caso di infortunio, se manca una completa procedimentalizzazione dell’attività lavorativa.

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Caso di studio

Il presidente del CdA e un consigliere di amministrazione di una società sono stati condannati per la morte di un dipendente perché, in qualità di datori di lavoro, non avevano messo in atto le misure necessarie per ridurre i rischi né organizzato il lavoro in modo sicuro, compromettendo la tutela della salute dei lavoratori.

In particolare, un magazziniere dipendente della società ha perso la vita perché, per prelevare della merce da una cella frigorifera, si è arrampicato su una scaffalatura alta circa otto metri. La merce non era facilmente identificabile a causa di un sistema di gestione carente e della scarsa visibilità dei cartelli e, durante la sua salita, un bancale di merce refrigerata si ribaltava e lo travolgeva causandone il decesso.

Cosa dice la Cassazione

La IVa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 29235/2025, ha confermato la responsabilità per entrambi i datori di lavoro.

Sulla condotta del lavoratore la cassazione ha sottolineato che l’azione del dipendente di arrampicarsi sulla scaffalatura non può essere considerata abnorme o eccentrica in quanto, tale condotta era una diretta conseguenza delle carenze del sistema di gestione aziendale.

Nel caso specifico, l’assenza di un software che indicasse l’esatta posizione della merce e la difficoltà di lettura dei cartelli a causa dell’altezza e della condensa, avevano reso prassi, tra i lavoratori, l’arrampicarsi sugli scaffali. Di conseguenza, questo comportamento rientrava pienamente nella sfera di rischio che il datore di lavoro era tenuto a governare.

Riguardo la posizione di garanzia, la Corte ha ribadito che, in materia di sicurezza, nelle società di capitali gli obblighi non gravano solo sul legale rappresentante ma su tutti i componenti del Consiglio di amministrazione. Anche in presenza di deleghe di funzione, resta la responsabilità collegiale se l’evento lesivo è la conseguenza di una totale assenza di procedimentalizzazione dell’attività lavorativa, dettata da una politica aziendale che privilegia il profitto a discapito della sicurezza.

Nel caso in esame, il consigliere di amministrazione è stato ritenuto responsabile non solo in quanto membro del CdA, ma anche perché riconosciuto come il responsabile di fatto della sede in cui si è verificato l’infortunio.

Conclusioni

In conclusione, il datore di lavoro è tenuto a prevenire e gestire tutti i rischi, compresi quelli derivanti da prassi pericolose causate da carenze organizzative. Se l’azienda non mette a disposizione strumenti o procedure adeguate, inducendo di fatto il lavoratore a esporsi a pericoli, l’evento dannoso ricade sotto la responsabilità dei soggetti garanti della sicurezza.

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