Lo psichiatra risponde per colpa grave se omette esami che ritardano la diagnosi di gravi patologie del paziente.
Lo psichiatra risponde per colpa grave se omette esami che ritardano la diagnosi di gravi patologie del paziente.
La mancata esecuzione tempestiva di un esame diagnostico configura colpa professionale quando ritarda la diagnosi e preclude interventi salvavita.
L’omissione dei controlli necessari configura responsabilità medica quando risulta essere causa del decesso del paziente.
Il pediatra non può rinviare la visita domiciliare né sostituirla con una valutazione a distanza quando il quadro clinico del minore presenta segnali di allarme o peggioramento.
Seppur in presenza di una scarsa qualità dell’immagine radiografica, il medico radiologo risponde per colpa grave se non vede la frattura riprodotta dalle lastre.
Il medico del 118 che con la sua negligenza determina un indebolimento cardiaco è responsabile del danno, dovendo rispondere oltre che a titolo di imperizia anche a titolo di negligenza.
In ambito di attività sanitaria in équipe ogni medico è responsabile anche per l’attività degli altri, salvo che il ruolo di ciascuno sia radicalmente distinto, dovendo trovare applicazione il diverso “principio dell’affidamento” sull’operato altrui.
Quando le autodimissioni sono provocate da una negligenza nella verifica degli esiti diagnostici, sulla base di una omessa diagnosi, i sanitari non possono invocare alcun tipo di esenzione da responsabilità.
Il medico incorre nella responsabilità penale anche quando l’omessa diagnosi differenziale contribuisca alla progressione della malattia. La sentenza 2154/2022