Sfruttare la vulnerabilità dei pazienti prospettando guarigioni prive di evidenze scientifiche costituisce un artificio idoneo a integrare il reato di truffa.
Sfruttare la vulnerabilità dei pazienti prospettando guarigioni prive di evidenze scientifiche costituisce un artificio idoneo a integrare il reato di truffa.
La mancata manutenzione dei dispositivi di sicurezza mantiene integra la responsabilità del datore di lavoro, anche se il lavoratore ha tenuto una condotta imprudente.
Anche quando la gestione della sicurezza viene affidata a un delegato, il datore deve vigilare affinché quest’ultimo svolga correttamente le funzioni trasferite e che i rischi siano effettivamente individuati e gestiti.
Se il soggetto utilizza le proprie credenziali o il proprio ruolo per finalità diverse da quelle consentite dal titolare del sistema, l’accesso può configurare un accesso abusivo.
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve considerare tutti i rischi concretamente presenti nell’attività lavorativa, comprese le attrezzature apparentemente minori.
Un evento avverso imprevedibile non è sufficiente per configurare la responsabi-lità penale del medico in ambito chirurgico.
Se il rischio non è previsto nel DVR e l’azienda tollera prassi informali, la colpa non ricade sul lavoratore in caso di incidente.
L’utilizzo temporaneo di attrezzature ospedaliere e la violazione delle procedure organizzative non sono sufficienti, da soli, a integrare la responsabilità penale del medico.
La responsabilità del committente non è automatica. Se l’attività svolta esula dal contratto di appalto, occorre dimostrare la concreta violazione degli obblighi di sicurezza.
Non basta garantire la corretta preparazione del medicinale. Il farmacista risponde di lesioni colpose se consegna il farmaco senza verificare i requisiti lega-li e la prescrizione medica.