Il medico che, in una situazione di emergenza, si astiene dal prestare le cure dovute perché il paziente non ha prestato il consenso informato, risponde a titolo di colpa grave per negligenza.

Il medico che, in una situazione di emergenza, si astiene dal prestare le cure dovute perché il paziente non ha prestato il consenso informato, risponde a titolo di colpa grave per negligenza.
Anche in assenza di specializzazione, il semplice laureato in medicina e chirurgia, abilitato all’esercizio della professione medica, è titolare di una posizione di garanzia ed è obbligato a rispettare le leges artis in materia oltre che essere responsabile per eventuali danni cagionati al paziente. Di conseguenza, il primario che, consapevole della mancanza di sufficiente esperienza dello specializzando, lo impiega in un intervento chirurgico, risponde a titolo di colpa grave.
Il medico risponde di lesioni colpose se somministra al paziente famaci antibio-tici senza adottare le più opportune precauzioni inerenti relative alla combina-zione degli stessi e senza approfondire e conoscere la storia clinica del paziente.
Il medico è responsabile per l’omicidio colposo del paziente affetto da patologia tumorale per aver fatto ricorso nelle cure alla medicina omeopatica invece di in-dirizzarlo verso un percorso oncologico tradizionale.
Per responsabilità medica si intende la produzione di un danno a seguito della violazione di norme di diligenza e di prudenza o per imperizia