Il capo dell’équipe operatoria risponde delle lesioni che le garze dimenticate nel sito chirurgico causano al paziente, anche se il personale infermieristico controlla le garze utilizzate.

Il capo dell’équipe operatoria risponde delle lesioni che le garze dimenticate nel sito chirurgico causano al paziente, anche se il personale infermieristico controlla le garze utilizzate.
Il pediatra non può rinviare la visita domiciliare né sostituirla con una valutazione a distanza quando il quadro clinico del minore presenta segnali di allarme o peggioramento.
In caso di decesso per trasfusione di sangue incompatibile, l’intera équipe medi-ca è responsabile per la mancata osservanza delle misure di sicurezza, anche se l’errore è imputabile a un singolo operatore, purché operi nello stesso ambito di rischio prevedibile.
Il direttore sanitario che consente l’attività di un soggetto privo dei requisiti professionali risponde per colpa se il paziente subisce danni durante le cure odontoiatriche.
Nel caso di alternanza di più medici nella gestione del paziente, il medico specializzando ha il compito di verificare le attività svolte dai colleghi prima di certificare situazioni cliniche non direttamente accertate.
L’infermiere è tenuto a una valutazione complessiva delle condizioni del paziente, alla registrazione accurata delle informazioni cliniche e al monitoraggio continuo del quadro sintomatologico, per garantire una risposta sanitaria efficace e tempestiva.
Il recente caso di cronaca del decesso di una paziente dopo un intervento di liposuzione ha riportato l’attenzione sul decorso post-operatorio nelle chirurgie estetiche e sui rischi a cui la paziente può essere esposta.
All’interno delle strutture sanitarie complesse non sempre è possibile attribuire una responsabilità penale a carico del medico per la sola instaurazione della relazione medico-paziente in caso di morte di quest’ultimo.
Il capo equipaggio dell’ambulanza è titolare di una posizione di garanzia pur non essendo medico né un infermiere e risponde penalmente qualora disattenda l’obbligo di attivare il trasferimento in ospedale del paziente in gravi condizioni.
Il ricorso alle attività diagnostiche complementari all’intervento è legittimo solo se si tratti di attività contestuali, integrate e indilazionabili rispetto alla presta-zione medico-chirurgica principale.