La cartella clinica è un atto pubblico e il medico ha l’obbligo di verità, completezza e immediatezza delle annotazioni.
La cartella clinica è un atto pubblico e il medico ha l’obbligo di verità, completezza e immediatezza delle annotazioni.
Il medico ha l’obbligo di monitorare e gestire tempestivamente le complicanze prevedibili.
Quando l’omissione degli accertamenti preoperatori diventa colpa grave e compromette la sicurezza del paziente.
La deviazione dai protocolli clinici consolidati determina la colpa grave del ginecologo.
Lo psichiatra risponde per colpa grave se omette esami che ritardano la diagnosi di gravi patologie del paziente.
Il malfunzionamento della suturatrice non solleva il chirurgo dal verificare la sutura e prevenire complicanze gravi.
Anche il mancato monitoraggio del paziente nel post-operatorio comporta responsabilità professionale per l’infermiere.
Nelle situazioni di emergenza il medico di famiglia non è tenuto alla visita domiciliare.
La mancata acquisizione del consenso informato non costituisce colpa per il chirurgo se l’intervento è conforme alla buona pratica clinica.
Il ginecologo è tenuto a monitorare ogni segnale di rischio e a intervenire se l’équipe trascura il corretto controllo del feto.