La condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale quando il rischio deriva da carenze organizzative e dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
La condotta imprudente del lavoratore non interrompe il nesso causale quando il rischio deriva da carenze organizzative e dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Il datore risponde solo delle prassi pericolose conosciute o conoscibili con l’ordinaria diligenza e il Documento di Valutazione dei Rischi deve prevenire i rischi del processo produttivo, non quelli derivanti da iniziative autonome e im-prevedibili.
L’esperienza del dipendente non salva il datore di lavoro se manca una procedura di sicurezza nel DVR.
Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure di sicurezza anche per prevenire le conseguenze di cadute del lavoratore causate da malori.
La formazione del lavoratore non basta, il principio di affidamento opera solo se il datore di lavoro ha adottato tutte le cautele antinfortunistiche.
La mancata manutenzione dei dispositivi di sicurezza mantiene integra la responsabilità del datore di lavoro, anche se il lavoratore ha tenuto una condotta imprudente.
Anche quando la gestione della sicurezza viene affidata a un delegato, il datore deve vigilare affinché quest’ultimo svolga correttamente le funzioni trasferite e che i rischi siano effettivamente individuati e gestiti.
Il Documento di Valutazione dei Rischi deve considerare tutti i rischi concretamente presenti nell’attività lavorativa, comprese le attrezzature apparentemente minori.
Se il rischio non è previsto nel DVR e l’azienda tollera prassi informali, la colpa non ricade sul lavoratore in caso di incidente.
La responsabilità del committente non è automatica. Se l’attività svolta esula dal contratto di appalto, occorre dimostrare la concreta violazione degli obblighi di sicurezza.