L’obbligo di formazione e informazione si estende anche ai macchinari non usati direttamente ma presenti nell’area di lavoro.
L’obbligo di formazione e informazione si estende anche ai macchinari non usati direttamente ma presenti nell’area di lavoro.
Anche nei lavori in nero il committente risponde dell’omessa verifica professionale e dei rischi evidenti dei lavori affidati.
L’imprudenza del lavoratore non basta a interrompere il nesso causale se il rischio non è abnorme e se la formazione fornita è carente.
Il datore di lavoro è responsabile degli infortuni fino alla chiusura definitiva del cantiere, anche in caso di imprudenza del lavoratore.
La mancanza di dotazioni essenziali su un mezzo di trasporto fonda la responsabilità del committente. Irrilevanti sono i rapporti contrattuali tra le imprese coinvolte.
La responsabilità del datore di lavoro nei cantieri edili tra mera fornitura di materiali e partecipazione attiva alle lavorazioni.
La mancanza di segnaletica orizzontale non è una mera irregolarità, ma una colpa specifica del datore di lavoro in caso di investimento del lavoratore.
L’affiancamento tra colleghi non equivale a formazione sulla sicurezza. Il preposto resta responsabile della vigilanza anche in caso di comportamento imprudente del lavoratore.
La nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di vigilanza e formazione dei lavoratori.
Chi esercita in concreto poteri direttivi assume tutti gli obblighi di sicurezza e risponde degli infortuni derivanti da omessa valutazione dei rischi e carente vigilanza.