Nel caso di alternanza di più medici nella gestione del paziente, il medico specializzando ha il compito di verificare le attività svolte dai colleghi prima di certificare situazioni cliniche non direttamente accertate.

Nel caso di alternanza di più medici nella gestione del paziente, il medico specializzando ha il compito di verificare le attività svolte dai colleghi prima di certificare situazioni cliniche non direttamente accertate.
L’infermiere è tenuto a una valutazione complessiva delle condizioni del paziente, alla registrazione accurata delle informazioni cliniche e al monitoraggio continuo del quadro sintomatologico, per garantire una risposta sanitaria efficace e tempestiva.
Il recente caso di cronaca del decesso di una paziente dopo un intervento di liposuzione ha riportato l’attenzione sul decorso post-operatorio nelle chirurgie estetiche e sui rischi a cui la paziente può essere esposta.
All’interno delle strutture sanitarie complesse non sempre è possibile attribuire una responsabilità penale a carico del medico per la sola instaurazione della relazione medico-paziente in caso di morte di quest’ultimo.
Il capo equipaggio dell’ambulanza è titolare di una posizione di garanzia pur non essendo medico né un infermiere e risponde penalmente qualora disattenda l’obbligo di attivare il trasferimento in ospedale del paziente in gravi condizioni.
Il ricorso alle attività diagnostiche complementari all’intervento è legittimo solo se si tratti di attività contestuali, integrate e indilazionabili rispetto alla presta-zione medico-chirurgica principale.
La posizione di garanzia del tecnico di radiologia è circoscritta alla sola gestione del rischio relativo alla corretta esecuzione tecnica degli esami diagnostici funzionali alla diagnosi e non anche alla valutazione dei risultati diagnostici.
L’inosservanza delle linee guida non comporta automaticamente una responsabilità penale del medico se il quadro clinico del paziente impone un percorso terapeutico alternativo.
È sufficiente la condotta del medico nel non segnalare il rischio da infezione derivante dall’uso in ospedale di aghi non protetti a determinare una sua responsa-bilità penale per lesioni colpose gravi in caso di contagio dell’infermiere.
Il sanitario che si limita semplicemente alla registrazione del consenso informato non è tenuto a studiare la cartella clinica, né a sindacare le scelte terapeutiche o chirurgiche, con la conseguenza che non assume alcuna posizione di garanzia nei confronti del paziente.