La semplice ispezione del cavo orale da parte di un medico-chirurgo non integra il reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica se manca lo svolgimento di attività tipiche dell’odontoiatra e non vi è l’apparenza di un’attività professionale organizzata.
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Caso di studio
Ad un medico-chirurgo si rimproverava il reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica perché aveva visitato una paziente all’interno di uno studio dentistico.
In particolare, la responsabilità del medico-chirurgo si affermava sul presupposto che l’esame del cavo orale, eseguito mediante le apparecchiature presenti nello studio dentistico, integrasse un’attività riservata in via esclusiva agli odontoiatri.
Cosa dice la Cassazione
La VIa sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2704/2025, ha assolto il medico-chirurgo perché il fatto non sussiste.
La cassazione ha stabilito che ai fini della configurabilità del reato di esercizio abusivo della professione assume rilievo il contenuto concreto della condotta e non il luogo in cui essa viene posta in essere. Nel caso esaminato non risultava che il medico avesse effettuato cure odontoiatriche, estrazioni, otturazioni o altri interventi riservati agli odontoiatri: dagli atti emergeva esclusivamente un’ispezione del cavo orale.
Di conseguenza, non integra il reato di esercizio abusivo di una professione il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente e in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, se il loro compimento non è realizzato con modalità tali per continuatività, onerosità e organizzazione da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.
Conclusioni
In conclusione, la semplice ispezione del cavo orale da parte di un medico-chirurgo, finalizzata a valutare il problema riferito dalla paziente e ad adottare eventuali misure farmacologiche nell’attesa dell’intervento del dentista, non è sufficiente a integrare il reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica.
Affinché scatti la responsabilità penale per esercizio abusivo della professione è necessario che l’attività presenti requisiti di continuità, organizzazione e onerosità tali da ingenerare nei terzi l’oggettiva apparenza di una prestazione resa da un professionista abilitato.
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